Contratto di lavoro

Contratto di lavoro

Accordo per Forze Polizia ad ordinamento civile triennio normativo ed economico 2016-2018

Accordo per Forze Polizia ad ordinamento civile triennio normativo ed economico 2016·2018

 

D.P.R. 1 ottobre 2010, nr. 184

5° contratto comparto sicurezza – biennio economico 2008-2009 D.P.R. 1 ottobre 2010

 

D.P.R. 16 aprile 2009 , nr. 51

4° contratto – quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 D.P.R. 16 aprile 2009

 

D.P.R. 11 settembre 2007, nr. 170

4° contratto – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

 

D.P.R. 5 novembre 2004, nr. 301

3° contratto – biennio economico 2004 – 2005 D.P.R. 5 novembre 2004

 

D.Lgs. 30 maggio 2003, nr. 193

Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate

 

Parametrazione – testo governativo approvato

Testo e Tabelle Parametrazione

 

Legge 30 dicembre 2002, nr. 295

Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia

 

D.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164

3° contratto – quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003

 

D.P.R. 9 febbraio 2001, nr. 140

2° contratto – biennio economico 2000-2001.

 

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

 

D.P.R. 16 marzo 1999, nr. 254

2° contratto – quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

 

D.P.R. 10 maggio 1996, nr. 359

1° contratto D.P.R. 10 maggio 1996

 

D.P.R. 31 luglio 1995, nr. 395

CONTRATTO DI LAVORO 1994 – 1997 FORZE DI POLIZIA

 

D.P.R. 5 giugno 1990, nr. 147

3° Contratto collettivo – triennio 1988-1990 D.P.R. 5 giugno 1990, nr. 147

 

D.P.R. 10 aprile 1987, nr. 150

2° contratto collettivo – triennio 1985 – 1987 D.P.R. 10 aprile 1987

 

D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69

1° contratto collettivo – quadriennio 1982 – 1985 D.P.R. 27 marzo 1984

 

 

 


Accordo per Forze Polizia ad ordinamento civile triennio normativo ed economico 2016-2018

TITOLO I – Forze di polizia ad ordinamento civile

Art. 1  Ambito di applicazione e durata

l. Ai sensi dell’articolo 2, comma l, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all’anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal l° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Il presente decreto concerne il periodo dalla gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma l è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del “Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto.della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2  Nuovi stipendi

l. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica l ottobre 2010, n. 184 è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi

(12 mensilità)

Euro

Euro

Vice questore aggiunto

150,00

24,00

26.193,00

Commissario Capo

144,50

23,12

25.232,59

Commissario

139,00

22,24

24.272,18

Vice Commissario

133,25

21,32

23.268,12

Ispettore Superiore s.UPS sost. commissario

139,00

22,24

24.272,18

Ispettore Sup. s.UPS (8 anni nella qualifica)

135,50

21,68

23.661,01

Ispettore Superiore s.UPS

133,00

21,28

23.224,46

Ispettore Capo

128,00

20,48

22.351,36

Ispettore

124,00

19,84

21.652,88

Vice Ispettore

120,75

19,32

21.085,37

Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)

122,50

19,60

21.390,95

Sovrintendente Capo

120,25

19,24

20.998,06

Sovrintendente

116,25

18,60

20.299,58

Vice Sovrintendente

112,25

17,96

19.601,10

Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)

113,50

18,16

19.819,37

Assistente Capo

111,50

17,84

19.470,13

Assistente

108,00

17,28

18.858,96

Agente scelto

104,50

16,72

18.247,79

Agente

101,25

16,20

17.680,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A decorrere dal l° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma l del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate

Parametri

Incrementi mensili lordi

Stipendi annui lordi

(12 mensilità)

Euro

Euro

Vice questore aggiunto

150,00

37,63

26.356,50

Commissario Capo

144,50

36,25

25.390,10

Commissario

139,00

34,87

24.423,69

Vice Commissario

133,25

33,42

23.413,36

Ispettore Superiore s.UPS sos. commissario

139,00

34,87

24.423,69

Ispettore Supe. s.UPS (8 anni nella qualifica)

135,50

33,99

23.808,71

Ispettore Superiore s.UPS

133,00

33,36

23.369,43

Ispettore Capo

128,00

32,11

22.490,88

Ispettore

124,00

31,10

21.788,04

Vice Ispettore

120,75

30,29

21.216,98

Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)

122,50

30,73

21.524,48

Sovrintendente Capo

120,25

30,16

21.129,13

Sovrintendente

116,25

29,16

20.426,29

Vice Sovrintendente

112,25

28,16

19.723,45

Assistente Capo (8 anni nella qualifica)

113,50

28,47

19.943,09

Assistente Capo

111,50

27,97

19.591,67

Assistente

108,00

27,09

18.976,68

Agente scelto

104,50

26,21

18.361,70

Agente

101,25

25,40

17.790,64

3. A decorrere dal l° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrale, così come modificata dall’articolo 45, comma l, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e ridetenninato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate

Parametri

Incrementi mensili lordi

Stipendi annui lordi

(12 mensilità)

Euro

Euro

Vice questore aggiunto

154,00

38,63

27.059,34

Commissario Capo

150,50

37,75

26.444,36

Commissario

148,00

37,12

26.005,08

Vice Commissario

136,75

34,30

24.028,34

Sostituto Commissario “coordinatore”

148,00

37,12

26.005,08

Sostituto Commissario

 143,50

 36,00

25.214,39

Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica)

140,00

35,12

24.599,40

Ispettore Superiore

137,50

34,49

24.160,13

Ispettore Capo

133,50

33,49

23.457,29

Ispettore

131,00

32,86

23.018,01

Vice Ispettore

124,75

31,29

21.919,82

Sovr.nte Capo “coordinatore”

131,00

32,86

23.018,01

Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica)

125,75

31,54

22.095,53

Sovrintendente Capo

124,25

31,17

21.831,97

Sovrintendente

121,50

30,48

21.348,77

Vice Sovrintendente

116,75

29,28

20.514,14

Assistente Capo “coordinatore”

121,50

30,48

21.348,77

Assistente CaPo (con 5 anni nel grado)

117,00

29,35

20.558,07

Assistente Capo

116,50

29,22

20.470,22

Assistente

112,00

28,09

19.679,52

Agente scelto

108,50

27,22

19.064,54

Agente

105,25

26,40

18.493,48

4. A decorrere dal l° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato, nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate

Parametri

Incrementi mensili lordi

Stipendi annui lordi

(12 mensilità)

Euro

Euro

Commissario Capo

150,50

67,10

26.796,53

Commissario

148,00

65,98

26.351,40

Vice Commissario

136,75

60,97

24.348,34

Sostituto Commissario “coordinatore”

148,00

65,98

26.351,40

Sostituto Commissario

 143,50

63,98

25.550,18

Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica)

140,00

62,42

24.927,00

Ispettore Superiore

137,50

61,30

24.481,88

Ispettore Capo

133,50

59,52

23.769,68

Ispettore

131,00

58,40

23.324,55

Vice Ispettore

124,75

55,62

22.211,74

Sovr.nte Capo “coordinatore”

131,00

58,40

23.324,55

Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica)

125,75

56,06

22.389,79

Sovrintendente Capo

124,25

55,39

22.122,71

Sovrintendente

121,50

54,17

21.633,08

Vice Sovrintendente

116,75

52,05

20.787,34

Assistente Capo “coordinatore”

121,50

54,17

21.633,08

Assistente CaPo (con 5 anni nel grado)

117,00

52,16

20.831,85

Assistente Capo

116,50

51,94

20.742,83

Assistente

112,00

49,93

19.941,60

Agente scelto

108,50

48,37

19.318,43

Agente

105,25

46,92

18,739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal l gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma lO, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero. ·

6. l valori stipendiali di cui ai’ commi da l a comma 4 del presente articolo includono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli l, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, l, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Art. 3  Effetti dei nuovi stipendi

l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi da l a 3, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. l benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge Il luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4  Indennità pensionabile

A decorrere dal l°gennaio 2018, le misure dell’indennità pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica l ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007
Qualifiche Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi
Commissario Capo 52,98 868,08
Commissario 51,50 859,20
Vice Commissario 50,38 825,38
Sostituto commissario “coordinatore” 51,50 849,40
Sostituto commissario 51,50 849,40
Ispettore superiore con 8 anni 50,90 840,00
Ispettore Superiore 50,90 840,00
Ispettore Capo con 10 anni 50,48 803,98
Ispettore Capo 50,48 803,98
Ispettore 48,92 779,02
Vice Ispettore 47,38 754,58
Sovrintendente Capo “coordinatore” 48,69 775,39
Sovrintendente capo con 4 anni 48,69 775,39
Sovrintendente Capo 48,69 775,39
Sovrintendente 47,87 731,77
Vice Sovrintendente 47,84 728,34
Assistente capo “coordinatore” 47,78 662,88
Assistente capo con 5 anni 47,78 662,88
Assistente capo 47,78 662,88
Assistente 44,17 606,57
Agente scelto 44,14 563,44
Agente 43,90 531,70

Art. 5  Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

l. Per soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

2016 2017
Polizia di Stato 59,37 197,93
Polizia Penitenziaria 54,46 182,23
Corpo Forestale dello Stato 43,93

Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni da luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 6  Lavoro straordinario

l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, a decorrere dal l° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010 n. 184, come integrate dall’articolo 45, comma l, del decreto.legislativo 29 maggio 2017 n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010
Qualifiche Parametri Feriale Notturno o festivo Notturno festivo
Commissario Capo  150,50  15,67 17,72 20,45
Commissario  148,00 15,41  17,42 20,10
Vice Commissario 136,75  14,24 16,11 18,59
Sostituto commissario “coordinatore” 148,00 15,41 17,42 20,10
Sostituto commissario  143,50  14,94  16,90 19,50
Ispettore superiore con 8 anni  140,00  14,58 16,49 19,02
Ispettore Superiore  137,50  14,32 16,20 18,69
Ispettore Capo  133,50  13,90 15,72 18,14
Ispettore 131,00  13,64  15,44 17,81
Vice Ispettore  124,75  12,98 14,68 16,94
Sovrintendente Capo “coordinatore” 131,00  13,64  15,44 17,81
Sovrintendente capo con 4 anni 125,75  13,09  14,81 17,09
Sovrintendente Capo 124,25  12,93  14,63 16,88
Sovrintendente 121,50 12,65  14,30 16,50
Vice Sovrintendente  116,75 12,16  13,76 15,87
Assistente capo “coordinatore”  121,50 12,65 14,30 16,50
Assistente capo con 5 anni  117,00 12,19 13,78 15,90
Assistente capo 116,50 12,12  13,71 15,81
Assistente  112,00 11,66 13,19 15,21
Agente scelto 108,50 11,30 12,78 14,75
Agente 105,25 10,95 12,39 14,30

Articolo Permessi brevi

l. Previa valutazione del capo dell’ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami. diagnostici, di cui all’articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell’anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell’ufficio di adottare le misure organizzati ve necessarie.

3. Il dipendente e’ tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell’ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma l, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l’esigenza componi un’assenza di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,

Articolo 8 Congedo parentale

l. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e’ concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma l, il personale e’ tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore ·a tre anni i periodi di congedo di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma l.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il ·figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 3 7 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e’ concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui.

Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Articolo 9 Congedo ordinario

l. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso del!’ anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all’estero a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma l iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario gia’ concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n: 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall’articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

5. Ai tini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Articolo 10 Orario di lavoro

l. La durata dell’orario di lavoro e’ di 36 ore settimanali.

2. Al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma l concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, congedi ordinario e straordinario, recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, e’ esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e’ rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l’anno successivo.

7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all’estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Articolo 11 Trattamento di missione

l. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1^ classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l’Amministrazione, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.”.

Articolo 12 Tutela legale

L Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 c dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma l, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l’importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L’importo di cui al comma 2, può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma l, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell’Amministrazione.

Art. 13 Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

l. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall’articolo 17 comma 8 della legge 23 marzo 1983 n. 78.

Art. 14 Indennità di impiego operativo

A decorrere dal l° gennaio 2018, l’indennità di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, è corrisposta al Sovrintendente capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.

Art. 15 Assegno funzionale

l. A decorrere dal l° gennaio 2018, le misure annue dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 8, commi l 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo agenti assistenti con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Art. 16  Norma programmatica

l. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all’attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

Corpo di Polizia

Risorse disponibili a decorrere dal 2018

(importi in milioni di euro)

Polizia di Stato 2,55
Polizia Penitenziaria 0,25

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell’accordo di cui al comma l, le risorse sono destinate all’incremento dei rispettivi fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali.

Art. 17  Copertura finanziaria

1.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 


^ indice ^

 

5° contratto comparto sicurezza –  biennio economico 2008-2009

D.P.R. 1 ottobre 2010, nr. 184

pdfTesto Accordo Firmato 16 settembre 2010

Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2010, n. 263, S.O

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità – per l’adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione in data 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2009, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Vista l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) per il biennio economico 2008-2009, sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato: S.I.U.L.P., S.A.P., S.I.L.P. PER LA CGIL, S.I.A.P, Federazione SP UGL Polizia di Stato, CONSAP – NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA, COISP

per il Corpo di polizia penitenziaria: S.A.P.Pe. – O.S.A.P.P. – FNS CISL – UIL-PA – S.I.N.A.P.Pe. – UGL Polizia Penitenziaria – FPCGIL – F.S.A. – C.N.P.P.

per il Corpo forestale dello Stato: S.A.P.A.F. – UGL Corpo Forestale dello Stato

Fe. Si. Fo. – FNS CISL – UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato – CGIL/CFS

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il biennio 2008-2009, concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visti l’articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l’articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), l’articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visti l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l’ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l’attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

TITOLO I – Forze di polizia ad ordinamento civile

Art. 1  Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Art. 2  Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi(12 mensilità)

Euro

Euro

Vice questore aggiunto

150,00

11,88

24.847,50

Commissario Capo

144,50

11,44

23.936,43

Commissario

139,00

11,00

23.025,35

Vice Commissario

133,25

10,55

22.072,86

Ispettore Superiore s.UPS sost. commissario

139,00

11,00

23.025,35

Ispettore Sup. s.UPS (8 anni nella qualifica)

135,50

10,73

22.445,58

Ispettore Superiore s.UPS

133,00

10,53

22.031,45

Ispettore Capo

128,00

10,13

21.203,20

Ispettore

124,00

9,82

20.540,60

Vice Ispettore

120,75

9,56

20.002,24

Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)

122,50

9,70

20.292,13

Sovrintendente Capo

120,25

9,52

19.919,41

Sovrintendente

116,25

9,20

19.256,81

Vice Sovrintendente

112,25

8,89

18.594,21

Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)

113,50

8,99

18.801,28

Assistente Capo

111,50

8,83

18.469,98

Assistente

108,00

8,55

17.890,20

Agente scelto

104,50

8,27

17.310,43

Agente

101,25

8,02

16.772,06

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate

Parametri

Incrementi mensili lordi

Stipendi annui lordi

(12 mensilità)

Euro

Euro

Vice questore aggiunto

150,00

100,00

25.905,00

Commissario Capo

144,50

96,33

24.955,15

Commissario

139,00

92,67

24.005,30

Vice Commissario

133,25

88,83

23.012,28

Ispettore Superiore s.UPS sos. commissario

139,00

92,67

24.005,30

Ispettore Supe. s.UPS (8 anni nella qualifica)

135,50

90,33

23.400,85

Ispettore Superiore s.UPS

133,00

88,67

22.969,10

Ispettore Capo

128,00

85,33

22.105,60

Ispettore

124,00

82,67

21.414,80

Vice Ispettore

120,75

80,50

20.853,53

Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)

122,50

81,67

21.155,75

Sovrintendente Capo

120,25

80,17

20.767,18

Sovrintendente

116,25

77,50

20.076,38

Vice Sovrintendente

112,25

74,83

19.385,58

Assistente Capo (8 anni nella qualifica)

113,50

75,67

19.601,45

Assistente Capo

111,50

74,33

19.256,05

Assistente

108,00

72,00

18.651,60

Agente scelto

104,50

69,67

18.047,15

Agente

101,25

67,50

17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 3  Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4  Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell’indennità pensionabile di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007
Qualifiche Incrementimensili lordi Importimensili lordi
Vice questore aggiunto 13,00 812,70
Commissario Capo 12,70 797,60
Commissario 12,60 790,30
Vice Commissario 12,10 758,30
Ispettore Superiore s.UPS 12,30 772,10
Ispettore Capo 11,80 737,30
Ispettore 11,40 714,40
Vice Ispettore 11,00 692,00
Sovrintendente Capo 11,30 711,10
Sovrintendente 10,70 669,20
Vice Sovrintendente 10,60 665,90
Assistente Capo 9,50 598,90
Assistente 8,70 545,30
Agente scelto 8,00 500,30
Agente 12,90 467,90

Art. 5  Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a)  per l’anno 2008:

Polizia di Stato: euro 458.000,00;

Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;

Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;

b)  per l’anno 2009:

Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;

Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;

Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;

c)  a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l’anno 2010:

Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;

Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;

Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

Art. 6  Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010
Qualifiche Parametri Feriale Notturno o festivo Notturno festivo
Vice questore aggiunto

150,00

15,52 17,54 20,24
Commissario Capo

144,50

14,95 16,89 19,49
Commissario

139,00

14,38 16,25 18,76
Vice Commissario

133,25

13,78 15,58 17,98
Ispettore Sup. s.UPS sost. commissario

139,00

14,38 16,25 18,76
Ispettore Sup. s.UPS (8 anni nella qualifica)

135,50

14,01 15,84 18,28
Ispettore Superiore s.UPS

133,00

13,76 15,55 17,95
Ispettore Capo

128,00

13,24 14,97 17,27
Ispettore

124,00

12,83 14,50 16,73
Vice Ispettore

120,75

12,49 14,12 16,29
Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)

122,50

12,67 14,33 16,52
Sovrintendente Capo

120,25

12,44 14,06 16,23
Sovrintendente

116,25

12,02 13,59 15,69
Vice Sovrintendente

112,25

11,61 13,12 15,15
Assistente Capo (8 anni nella qualifica)

113,50

11,74 13,28 15,32
Assistente Capo

111,50

11,54 13,04 15,05
Assistente

108,00

11,17 12,63 14,57
Agente scelto

104,50

10,81 12,22 14,10
Agente

101,25

10,48 11,84 13,66

TITOLO II – Forze di polizia ad ordinamento militare

(omissis)

TITOLO III – Disposizioni finali

Art. 13  Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 14  Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 15  Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari ad euro 1.140.483.000 per l’anno 2010 ed euro 578.652.000 a decorrere dall’anno 2011, si provvede:

per l’anno 2010, quanto ad euro 561.831.000, a valere sulle disponibilità in conto residui, all’uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Università»; quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203; quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

a decorrere dall’anno 2011, quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

^ indice ^

 


 

 

 

4° contratto – quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007

D.P.R. 16 aprile 2009 , n. 51

pdf Testo Contrattto Firmato

Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità – per l’adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’Accordo sindacale per il quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze

di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;

Vista l’ipotesi di accordo sindacale integrativa del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato: S.I.U.L.P., S.A.P., S.I.A.P., SILP per la CGIL, Federazione Confederazione CONSAP – ITALIA SICURA (ANIP USP), Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento Sindacale per l’UGL, COISP – UP – FPS (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di polizia); UIL PS;

per il Corpo della polizia penitenziaria: S.A.P.Pe., O.S.A.P.P., CISL-FPS, UIL-PA, S.I.N.A.P.Pe., CGIL-FP, S.I.A.P.Pe., U.S.P.P. (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP), Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.;

per il Corpo forestale dello Stato: S.A.P.A.F., UGL, CISL-FPS, UIL-PA, Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS – CISAL, CGIL – FP, Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR);

Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo del quadriennio  2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visti l’articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l’articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

Visti l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l’ipotesi di accordo sindacale integrativo per le Forze di polizia ad ordinamento civile é stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze di polizia ad ordinamento militare é stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l’attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l’ipotesi di accordo sindacale integrativo riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento integrativo riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreta:

TITOLO I – Forze di Polizia ad Ordinamento Civile

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Art. 2. Nuovi stipendi

1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell’articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.

2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Qualifiche Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annuilordi (12 mesi)
Vice questore 150,00 127,50 24.705,00
Commissario capo 144,50 122,83 23.799,15
Commissario 139,00 118,15 22.893,30
Vice commissario 133,25 113,26 21.946,28
Ispettore sup. S.U.P.S. sost. Comm. 139,00 118,15 22.893,30
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 115,18 22.316,85
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 113,05 21.905,10
Ispettore capo 128,00 108,80 21.081,60
Ispettore 124,00 105,40 20.422,80
Vice ispettore 120,75 102,64 19.887,53
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 104,13 20.175,75
Sovrintendente capo 120,25 102,21 19.805,18
Sovrintendente 116,25 98,81 19.146,38
Vice Sovrintendente 112,25 95,41 18.487,58
Assistente capo (8 anni) 113,50 96,48 18.693,45
Assistente capo 111,50 94,77 18.364,05
Assistente 108,00 91,80 17.787,60
Agente scelto 104,50 88,83 17.211,15
Agente 101,25 86,06 16.675,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4. Indennità pensionabile

1. La decorrenza delle misure dell’indennità mensile pensionabile di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.

2. Le misure dell’indennità mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Qualifiche Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi
Vice questore aggiunto 13,00 812,70
Commissario capo 12,70 797,60
Commissario 12,60 790,30
Vice commissario 12,10 758,30
Ispettore superiore S.U.PS. 12,30 772,10
Ispettore capo 11,80 737,30
Ispettore 11,40 714,40
Vice ispettore 11,00 692,00
Sovrintendente capo 11,30 711,10
Sovrintendente 10,70 669,20
Vice Sovrintendente 10,60 665,90
Assistente capo 9,50 598,90
Assistente 8,70 545,30
Agente scelto 8,00 500,30
Agente 12,90 467,90

3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 5. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, é ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l’anno 2007:

1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;

2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;

b) per l’anno 2008:

1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;

2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;

c) a decorrere dall’anno 2009:

1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;

2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato.

Quelli afferenti all’anno 2007 e all’anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come segue:

a) Polizia di Stato: euro 174.000;

b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;

c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.

4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

Art. 6. Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche Parametri Feriale Festivo o notturno Notturno festivo
Vice questore 150,00 15,18 17,17 19,81
Commissario capo 144,50 14,63 16,53 19,08
Commissario 139,00 11,07 15,90 18,35
Vice commissario 133,25 13,49 15,25 17,59
Ispettore superiore S.U.PS. sost. Comm. 139,00 14,07 15,90 18,35
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 13,71 15,51 17,89
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 13,46 15,22 17,56
Ispettore capo 128,00 12,96 14,65 16,90
Ispettore 124,00 12,55 14,18 16,37
Vice ispettore 120,75 12,23 13,82 15,94
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 12,40 14,02 16,17
Sovrintendente capo 120,25 12,17 13,76 15,87
Sovrintendente 116,25 11,77 13,30 15,35
Vice Sovrintendente 112,25 11,36 12,85 14,82
Assistente capo (8 anni) 113,50 11,49 12,98 14,99
Assistente capo 111,50 11,29 12,76 14,72
Assistente 108,00 10,93 12,36 14,26
Agente scelto 104,50 10,57 11,96 13,80
Agente 101,25 10,25 11,59 13,37

Art. 7. Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall’anno 2009 l’importo del buono pasto di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, é rideterminato in euro 7,00.

Art. 8. Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;

b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente,

vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;

c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell’assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Qualifiche 17 anni di servizio 27 anni di servizio 32 anni di servizio
Agente 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Agente scelto 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Assistente 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Assistente Capo 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Vice Sovrintendente 1.800,20 3.018,20 3.470,98
Sovrintendente 1.800,20 3.018,20 3.470,98
Sovrintendente Capo 1.800,20 3.018,20 3.470,98
Vice Ispettore 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore Capo 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore superiore SUPS 1.829,40 3.070,50 3.531,03

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell’assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Qualifiche  17 anni di servizio 27 anni di servizio 32 anni di servizio
Vice Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Commissario Capo 2.770,90 5.144,10 5.915,67
Vice Questore aggiunto 3.122,70 5.144,10 5.915,67

4. Ai fini dell’applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità é valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall’anno 2009, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità é valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall’anno 2009, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità é valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 9. Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d’idoneità per l’impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, é attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, un’indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:

Qualifica
Vice Questore aggiunto + 25 725,11
Vice Questore aggiunto 669,33
Commissario Capo 599,60
Commissario 539,19
Vice Commissario 297,49
Ispettore superiore + 29 618,19
Ispettore superiore + 25 599,60
Ispettore superiore 539,19
Ispettore Capo + 25 539,19
Ispettore Capo 502,00
Ispettore + 15 464,81
Ispettore + 10 427,63
Ispettore 325,37
Vice Ispettore 278,89
Sovrintendente Capo + 25 539,19
Sovrintendente Capo 502,00
Sovrintendente + 18 464,81
Sovrintendente + 15 427,63
Sovrintendente 325,37
Vice Sovrintendente + 10 325,37
Vice Sovrintendente 288,00
Assistente Capo + 29 502,00
Assistente Capo + 25 464,81
Assistente Capo + 17 427,63
Assistente Capo 413,68
Assistente 325,37
Agente scelto 278,89
Agente 216,00

2. L’indennità di cui al comma 1 é cumulabile anche con l’indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.

3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, é corrisposta l’indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Art. 10. Indennità per operatori subacquei

1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 11. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

3. Per il personale di cui all’articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall’articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un’anzianità inferiore a 15 anni, é incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 é sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

Qualifica
Vice Questore aggiunto + 25 85,00
Vice Questore aggiunto 80,00
Commissario Capo 75,00
Commissario 95,00
Vice Commissario 90,00
Ispettore superiore + 29 75,00
Ispettore superiore + 25 75,00
Ispettore superiore 105,00
Ispettore Capo + 25 100,00
Ispettore Capo 1 10,00
Ispettore + 15 110,00
Ispettore + 10 130,00
Ispettore 150,00
Vice Ispettore 150,00
Sovrintendente Capo + 25 100,00
Sovrintendente Capo 110,00
Sovrintendente + 18 110,00
Sovrintendente + 15 130,00
Sovrintendente 215,00
Vice Sovrintendente + 10 215,00
Vice Sovrintendente 215,00
Assistente Capo + 29 105,00
Assistente Capo + 25 105,00
Assistente Capo + 17 130,00
Assistente Capo 145,00
Assistente 220,00
Agente scelto 200,00
Agente 220,00

Art. 12. Indennità di bilinguismo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all’articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato A    17,20

Attestato B    14,34

Attestato C    11,49

Attestato D    10,32

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all’articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta, rideterminata dall’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, é incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Prima fascia   17,20

Seconda fascia          14,34

Terza fascia   11,49

Quarta fascia 10,32

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità di cui ai commi 1 e 2 è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua

Attestato A    227,21

Attestato B    189,94

Attestato C    151,97

Attestato D    136,85

Indennità speciale di seconda lingua

Prima fascia   227,91

Seconda fascia          189,94

Terza fascia   151,97

Quarta fascia            136,85

Art. 13. Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, é rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l’Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di

viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo – contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l’Amministrazione abbia iniziato d’ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è elevata ad euro 8,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso é corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest’ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.

10. L’Amministrazione é tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.

L’Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.

11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.

12. L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.

Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. A richiesta é concesso l’anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative é corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione.

15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.

16. L’indennità di cui all’articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 é corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l’arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.

Art. 14. Trattamento economico di trasferimento

1. L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, come previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell’Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

2. Il personale trasferito d’autorità che, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, é dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di euro 1.500,00. Tale indennità é corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6. Il personale trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all’estero.

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.

8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n.836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.

9. Il personale di cui all’articolo 1 del presente decreto trasferito d’ufficio ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l’alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.

Art. 15. Orario di lavoro

1. La durata dell’orario di lavoro é di 36 ore settimanali.

2. Al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, é esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, é rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, é concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l’anno successivo.

Art. 16. Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero é collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.

Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.

Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all’articolo 68, comma 3, e all’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.

Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

5. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all’assolvimento dei compiti d’istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, é collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all’atto dell’inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.

6. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Art. 17. Terapie salvavita

1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 18. Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 19. Diritto allo studio

1. Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame.

Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.

Art. 20. Asili nido

1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

2. A decorrere dall’anno 2009, le risorse di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:

a) Polizia di Stato: euro 533.695;

b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;

c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.

Art. 21. Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L’importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell’Amministrazione.

Art. 22. Forme di partecipazione

1. Al comma 2 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «turni di reperibilità», sono inserite le seguenti parole: «ed il cambio turno.».

2. Il comma 5 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente comma: «5. Ferma restando l’invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all’introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresi’, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale é considerata in ragione del grado di rappresentatività dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.».

3. All’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5, é aggiunto il seguente comma: «6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l’invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all’articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, saranno definite le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli

indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell’invarianza della spesa, le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell’Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo.

Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.».

4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all’articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell’articolo 2,comma 1, lett.A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,e».

5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all’articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale», sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».

6. All’articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le parole «associativi e» sono eliminate.

Art. 23. Norme di garanzia

1. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche dell’Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole: «che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.».

2. Il comma 3 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente comma: «3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, é istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e l’organizzazione, presieduta da un rappresentante dell’Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell’Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».

TITOLO II – Forze di polizia ad ordinamento militare

(omissis)

TITOLO III – Disposizioni finali

Art. 46. Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 47. Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 48. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 362,167 milioni di euro per l’anno 2007, in 205,154 milioni di euro per l’anno 2008 ed in 210,561 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede: quanto a 267,416 milioni di euro, per l’anno 2007, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 94,751 milioni di euro, per l’anno 2007, e quanto a 58,463 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 146,691 milioni di euro, per l’anno 2008, e quanto a 152,098 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2009, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella n. 1 (Articolo 10)

INDENNITÀ DI RISCHIO PER SUBACQUEI

Profondità massima raggiunta durante l’immersione (in metri)

Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:

Profondità massima raggiunta durante l’immersione (mt.) Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a: Indennità in euro per ogni ora di immersione saturazione

Aria

Miscele sintetiche

Ossigeno

0 -12

1,24

1,64

2,48

0,60

13 – 25

1,64

2,48

3,50

0,82

26 – 40

2,06

3,50

1,02

41 – 55

3,08

4,54

1,24

56 – 80

5,16

6,18

1,44

81 – 110

6,18

7,22

1,64

111 – 150

8,26

2,06

151 – 200

9,30

2,58

oltre 200

10,32

3,10

^ indice ^

 


 

 

 

D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170

 4° contratto – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

pdf   Dichiarazione a verbale 27 luglio 2007

pdf  Linee guida 27 Luglio 2007

 

Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante “Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità per l’adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’Accordo sindacale per il quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)”;

Vista l’ipotesi di accordo sindacale relativa al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 31 luglio 2007 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato: S.I.U.L.P.,  S.A.P., S.I.A.P., Silp per la CGIL, Federazione Confederazione CONSAP – ITALIA SICURA (ANIP-USP), Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento Sindacale per l’UGL), COISP – UP – FPS (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di polizia), UIL PS

per il Corpo della polizia penitenziaria: S.A.P.P.E., O.S.A.P.P., CISL-FPS/POLIZIA PENITENZIARIA, UIL-PA/POLIZIA PENITENZIARIA, S.I.N.A.P.PE., CGIL-FP/POLIZIA PENITENZIARIA, S.I.A.P.Pe., U.S.P.P., Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.

per il Corpo forestale dello Stato: S.A.P.A.F., UGL, CISL-FPS, UIL-PA, Federazione sindacale forestale SAPECOFS CISAL, CGIL – FP, Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR)

Visto lo schema di provvedimento di concertazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 31 luglio 2007 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di finanza;

Visti l’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e l’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Visti l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l’ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l’attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2. Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mesi)
Vice questore 150,00 11,13 23.308,50
Commissario capo 144,50 10,72 22.453,86
Commissario 139,00 10,31 21.599,21
Vice commissario 133,25 9,88 20.705,72
Ispettore superiore S.U.PS. sost. Comm. 139,00 10,31 21.599,21
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 10,05 21.055,35
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 9,86 20.666,87
Ispettore capo 128,00 9,49 19.889,92
Ispettore 124,00 9,20 19.268,36
Vice ispettore 120,75 8,96 18.763,34
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 9,09 19.035,28
Sovrintendente capo 120,25 8,92 18.685,65
Sovrintendente 116,25 8,62 18.064,09
Vice Sovrintendente 112,25 8,33 17.442,53
Assistente capo (8 anni) 113,50 8,42 17.636,77
Assistente capo 111,50 8,27 17.325,99
Assistente 108,00 8,01 16.782,12
Agente scelto 104,50 7,75 16.238,26
Agente 101,25 7,51 15.733,24

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi.

Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mesi)
Vice questore 150,00 16,50 23.373,00
Commissario capo 144,50 15,90 22.515,99
Commissario 139,00 15,29 21.658,98
Vice commissario 133,25 14,66 20.763,02
Ispettore superiore S.U.PS. sost. Comm. 139,00 15,29 1.658,98
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 14,91 21.113,61
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 14,63 20.724,06
Ispettore capo 128,00 14,08 19.944,96
Ispettore 124,00 13,64 19.321,68
Vice ispettore 120,75 13,28 18.815,27
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 13,48 19.087,95
Sovrintendente capo 120,25 13,23 18.737,36
Sovrintendente 116,25 12,79 18.114,08
Vice Sovrintendente 112,25 12,35 17.490,80
Assistente capo (8 anni) 113,50 12,49 17.685,57
Assistente capo 111,50 12,27 17.373,93
Assistente 108,00 11,88 16.828,56
Agente scelto 104,50 11,50 16.283,19
Agente 101,25 11,14 15.776,78

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mesi)
Vice questore 150,00 127,50 24.705,00
Commissario capo 144,50 122,83 23.799,15
Commissario 139,00 118,15 22.893,30
Vice commissario 133,25 113,26 21.946,28
Ispettore superiore S.U.PS. sost. Comm. 139,00 118,15 22.893,30
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 115,18 22.316,85
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 113,05 21.905,10
Ispettore capo 128,00 108,80 21.081,60
Ispettore 124,00 105,40 20.422,80
Vice ispettore 120,75 102,64 19.887,53
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 104,13 20.175,75
Sovrintendente capo 120,25 102,21 19.805,18
Sovrintendente 116,25 98,81 19.146,38
Vice Sovrintendente 112,25 95,41 18.487,58
Assistente capo (8 anni) 113,50 96,48 18.693,45
Assistente capo 111,50 94,77 18.364,05
Assistente 108,00 91,80 17.787,60
Agente scelto 104,50 88,83 17.211,15
Agente 101,25 86,06 16.675,88

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art. 4. Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell’indennità mensile pensionabile di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi
Vice questore aggiunto 13,00 812,70
Commissario capo 12,70 797,60
Commissario 12,60 790,30
Vice commissario 12,10 758,30
Ispettore superiore S.U.PS. 12,30 772,10
Ispettore capo 11,80 737,30
Ispettore 11,40 714,40
Vice ispettore 11,00 692,00
Sovrintendente capo 11,30 711,10
Sovrintendente 10,70 669,20
Vice Sovrintendente 10,60 665,90
Assistente capo 9,50 598,90
Assistente 8,70 545,30
Agente scelto 8,00 500,30
Agente 12,90 467,90



Art. 5. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l’anno 2007:

1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;

2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;

b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: 1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;

2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato.

Quelli afferenti all’anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

Art. 6. Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata

una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.

In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l’Amministrazione abbia iniziato d’ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

7. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

9. L’amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.

L’amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti. 10. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

11. L’amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell’amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’amministrazione.

14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell’amministrazione o di altre Forze di Polizia, sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.

Art. 7. Trattamento economico di trasferimento

1. L’amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, come previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell’amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

2. Il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di Euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di Euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6. Il personale trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all’estero.

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.

Art. 8. Indennità per servizi esterni

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l’indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l’indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell’invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell’arco del mese, non possono essere superiori a 30.

Art. 9. Premio di disattivazione per artificieri

1. Il premio di disattivazione di cui all’articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell’importo stabilito dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall’autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l’identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

Art. 10. Orario di lavoro

1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24,00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

Art. 11. Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all’estero a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio. 3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

5. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Art. 12. Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.

Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.

Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all’assolvimento dei compiti d’istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all’atto dell’inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.

5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Art. 13. Terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 14. Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 15. Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 16. Diritto allo studio

1. Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Art. 17. Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Art. 18. Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l’esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

(omissis)

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37. Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 38. Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 39. Norma programmatica

1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l’anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.

Art. 40. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 49,775 milioni di euro per l’anno 2006, in 326,567 milioni di euro per l’anno 2007 e in 720,576 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede:

a) per l’anno 2006, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l’anno 2007, quanto a 75,000 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 251,567 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) a decorrere dall’anno 2008, quanto a 75,000 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 645,576 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.1.5.4 “Fondi da ripartire per oneri di personale”, al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

^ indice ^

 


 

 

 

 

3° contratto – biennio economico 2004 – 2005

D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301

CONTRATTO DI LAVORO 1994 – 1997 FORZE DI POLIZIA

Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004 – 2005

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l’adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate; Viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Vista l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP; SAP; FSP – Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l’UGL; SIAP; Federazione Confederazione CONSAP – Italia Sicura (ANIP – USP);

per il Corpo della polizia penitenziaria: SAPPE; SINAPPE; Federazione Sindacati Autonomi CNPP – SiAPPe – UGL/FNP; SiALPe – ASIA;

per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF; UGL/Corpo Forestale dello Stato; SAPECOFS;

DIRFOR;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed é valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 é corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo é pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2. Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livello Incrementi mensili lordi Stipendi tabellari annui lordi
Livello V 24,28 9.067,95
Livello VI 25,81 9.984,79
Livello VI-bis 27,00 10.703,57
Livello VII 28,19 11.421,14
Livello VII-bis 29,53 12.216,25
Livello VIII 30,86 13.013,64
Livello IX 33,90 14.844,14

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, é fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, é, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche ed equiparate Parametri Stipendi annui lordi al 1° gennaio 2005
Vice questore 150,00 23.175,00
Commissario capo 144,50 22.325,25
Commissario 139,00 21.475,50
Vice commissario 133,25 20.587,13
Ispettore superiore S.U.PS. sost. Comm. 139,00 21.475,50
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 20.934,75
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 20.548,50
Ispettore capo 128,00 19.776,00
Ispettore 124,00 19.158,00
Vice ispettore 120,75 18.655,88
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 18.926,25
Sovrintendente capo 120,25 18.578,63
Sovrintendente 116,25 17.960,63
Vice Sovrintendente 112,25 17.342,63
Assistente capo (8 anni) 113,50 17.535,75
Assistente capo 111,50 17.226,75
Assistente 108,00 16.686,00
Agente scelto 104,50 16.145,25
Agente 101,25 15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.



Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

1.Fermo restando misure del trattamento stipendiale risultanti dall’applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall’applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all’articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonché alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità:

Qualifiche e posizioni economiche (*) Livello Euro
Vice questore aggiunto IX 32,98
Commissario capo VIII 33,56
Commissario VIII 31,11
Vice commissario VII-bis 29,88
Ispettore superiore sostituto commissario VII-bis 32,44
Isp. S.. SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001- 76/2001 VII-bis 30,88
Isp. S.. SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001 VII-bis 30,88
Isp. S. SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001 VII-bis 30,88
Isp. S. SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001 VII-bis 29,77
Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica VII 28,88
Ispettore VI-bis 28,28
Vice ispettore VI 28,02
Sov.te Capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica VI-bis 27,61
Sov.te Capo con più 30 anni di serv. e meno di 4 anni nella qualifica VI-bis 27,61
Sovr. capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica VI-bis 27,61
Sovr. capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica VI-bis 26,61
Sovrintendente VI 26,02
Vice sovrintendente VI 24,23
Ass. capo con più 16 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica V 26,32
Ass. capo con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica V 25,43
Ass. capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica V 25,43
Assistente V 23,87
Agente scelto V 22,31
Agente V 21,44

(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonché le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate Parametri feriale Festivo o nott. Nott. festivo
Vice questore 150,00 13,48 15,24 17,58
Commissario capo 144,50 12,27 13,87 16,01
Commissario 139,00 12,27 13,87 16,01
Vice commissario 133,25 11,71 13,24 15,27
Ispettore superiore S.U.PS. sost. Comm. 139,00 11,71 13,24 15,27
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 11,71 13,24 15,27
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 11,71 13,24 15,27
Ispettore capo 128,00 11,21 12,67 14,62
Ispettore 124,00 10,74 12,14 14,00
Vice ispettore 120,75 10,26 11,60 13,39
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 10,74 12,14 14,00
Sovrintendente capo 120,25 10,74 12,14 14,00
Sovrintendente 116,25 10,26 11,60 13,39
Vice Sovrintendente 112,25 10,26 11,60 13,39
Assistente capo (8 anni) 113,50 9,65 10,91 12,59
Assistente capo 111,50 9,65 10,91 12,59
Assistente 108,00 9,65 10,91 12,59
Agente scelto 104,50 9,65 10,91 12,59
Agente 101,25 9,65 10,91 12,59

Art. 4. Indennità pensionabile

1. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche ed equiparate Incrementi dal 1.1.04 Incrementi dal 1.1.05
Vice questore aggiunto 45,30 15,90
Commissario capo 44,50 15,60
Commissario 44,10 15,40
Vice commissario 42,30 14,80
Ispettore superiore S.U.PS. 43,10 15,10
Ispettore capo 41,10 14,40
Ispettore 39,80 14,00
Vice ispettore 38,60 13,50
Sovrintendente capo 39,70 13,90
Sovrintendente 37,30 13,10
Vice Sovrintendente 37,10 13,10
Assistente capo 33,40 11,70
Assistente 30,40 10,70
Agente scelto 29,00 10,00
Agente 28,00 10,00

2. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche ed equiparate dal 1.1.04 dal 1.1.05
Vice questore aggiunto 761,30 777,20
Commissario capo 747,20 762,80
Commissario 740,40 755,80
Vice commissario 710,40 725,20
Ispettore superiore S.U.PS. 723,30 738,40
Ispettore capo 690,70 705,10
Ispettore 669,20 683,20
Vice ispettore 648,30 661,80
Sovrintendente capo 666,20 680,10
Sovrintendente 626,80 639,90
Vice Sovrintendente 623,70 636,80
Assistente capo 561,10 572,80
Assistente 510,80 521,50
Agente scelto 468,40 478,40
Agente 432,20 442,20

Art. 5. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 6. Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, é rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 7. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, é incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l’anno 2004:

1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;

2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;

b) per l’anno 2005:

1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;

2) Corpo di polizia penitenziaria; euro 6.341.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l’IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

(omissis)

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15. Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.

Art. 16. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l’utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

^ indice ^

 


 

 

 

D.Lgs. 30 maggio 2003, nr. 193

Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 7 della legge 26 marzo 2001, n.86, che ha delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente;

VISTO l’articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

VISTI gli articoli 33, comma 2 e 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I. Introduzione del sistema dei paramteri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate destinatario delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.

Articolo 2. Sistema dei parametri stipendiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all’articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

2. I parametri correlati all’anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l’attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro. (1)

Articolo 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. (2)

2. Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della Legge 8 Agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 2 si considera l’indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l’assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l’attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, da riassorbire all’atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all’articolo 5, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria, di cui al Decreto legislativo 30 Aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

Articolo 4. Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità

1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.

Capo II. Disposizioni transitorie e finali

Articolo 5. Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali

1. Al personale di cui all’articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2003, è corrisposta in un’unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l’anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.

2. Al personale di cui all’articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un’unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l’anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.

3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004.

4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti.

Articolo 6. Effetti sui trattamenti economici

1. I benefici economici derivanti dall’applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.

Articolo 7. Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all’atto dell’acquisizione della qualifica o del grado superiore. (3)

Articolo 8. Disposizioni per il personale della Polizia di Stato

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria di cui all’articolo 16 del Decreto legislativo 28 Febbraio 2001, n. 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l’assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all’articolo 16 del Decreto legislativo 28 Febbraio 2001, n. 53, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell’attribuzione al parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 28 Febbraio 2001, n. 53.

4. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell’articolo 19 del Decreto legislativo 28 Febbraio 2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di “sostituto commissario”, di cui all’articolo 31-quater del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito, in luogo dell’ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.

5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell’ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all’articolo 31-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore–sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 28 Febbraio 2001, n. 53.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) il comma 1 dell’articolo 31-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.“;

b) il comma 1 dell’articolo 31-quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

“1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di “sostituto direttore tecnico” con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.“;

c) il comma 1 dell’articolo 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è sostituito dal seguente:

“1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al primo gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di “primo livello” con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.”.

Articolo 9. Disposizioni per il personale dell’Arma dei carabinieri

1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all’articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l’appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all’articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell’attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all’articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) il comma 3 dell’articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. I Marescialli Aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell’anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di “eccellente” o giudizio equivalente e nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del “rimprovero” e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di Luogotenente.”;

b) il comma 3 dell’articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83, è sostituito dal seguente:

“3. I Marescialli Aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di “aiutante” del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di “luogotenente”, con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell’articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.”;

c) il comma 4 dell’art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83, è sostituito dal seguente:

“4. Per il conferimento della qualifica di Luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 3 dell’articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai Marescialli Aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto.”;

d) il comma 6 dell’articolo 30, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è sostituito dal seguente:

“6. Per i Marescialli Aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall’articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per l’ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di Luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella “C3”, allegata al presente decreto.”;

e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è aggiunta la tabella C allegata al presente decreto.

Articolo 10. Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza

1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l’appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell’attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all’articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) la lettera a), comma 1, dell’articolo 58-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

“a) nell’anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianità nel grado di maresciallo aiutante;”;

b) il comma 2 dell’articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.67, è sostituito dal seguente:

“2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di “aiutante” e la nomina a “carica speciale”, con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo.”;

c) il comma 4 dell’articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.67, è sostituito dal seguente: “4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente l’entrata in vigore del presente decreto.”;

d) il comma 5 dell’articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente: “5. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella “B” allegata al presente decreto.”;

e) il periodo in calce alla tabella “F” allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il “Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza”, è sostituito dal seguente: ”Il personale appartenente al Ruolo “Esecutori”, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 58-quater, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità espresso dalla competente commissione di avanzamento.”;

f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.

Articolo 11. Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all’articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l’assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all’articolo 18, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell’attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianità nella medesima qualifica è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.

4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell’articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all’articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell’ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto.

5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell’ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all’articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell’articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.”.

Articolo 12. Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l’assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica, utile ai fini dell’attribuzione del parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

4. Agli ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell’articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di “scelto”, di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell’ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.

5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell’ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di “scelto” di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore nel 2001, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) il comma 1 dell’articolo 21-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «scelto» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.”;

b) il comma 1 dell’articolo 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «scelto» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.”.

7. Al comma 10 dell’articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, le parole “di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter” sono sostituite dalle seguenti: “relative alle condizioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis.”.

Articolo 13. Disposizioni per il personale delle Forze Armate

1. Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile, ai fini dell’accesso al parametro previsto per tale grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

2. Il trattamento di cui all’articolo 34-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, così come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all’atto del passaggio al parametro successivo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) il comma 2, dell’articolo 6-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di “luogotenente” secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado”;

b) il comma 1 dell’articolo 6-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell’inclusione nell’aliquota di valutazione di cui all’articolo 6-bis per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di cui alla tabella “B4”, allegata al presente decreto.”;

c) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è aggiunta la tabella E allegata al presente decreto;

d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.

Articolo 14. Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all’80,74 per cento e all’88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata nonché agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Articolo 15. Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:

a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31-quater, comma 4, e 31-quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni;

d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni;

e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinques del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e i commi da 1-bis a 1-decies dell’articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;

j) l’articolo 3, commi 1 e 2, della Legge 28 Marzo 1997, n. 85, e successive modificazioni;

k) l’articolo 32, comma 3 bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;

l) gli articoli 1 e 2 della Legge 30 Novembre 2000, n. 356;

m) l’articolo 19, comma 3, e l’articolo 21 del Decreto legislativo 28 Febbraio 2001, n. 53;

n) l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.67;

o) l’articolo 21, comma 3, e l’articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;

p) l’articolo 30, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83.

q) l’articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

Articolo 16. Clausola finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l’anno 2003, a 288 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l’anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 16, comma 4, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2003, 150 milioni di euro per l’anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 33, comma 2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento è recuperato a valere, quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato.

Tabelle

Per visualizzare tutte le tabelle allegate al provvedimento clicca qui

Note

Nota 1

Per la rideterminazione del valore del punto parametrale di cui al presente comma vedi gli artt. 2 e 9, D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 e l’art. 2, D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302

Nota 2

Vedi, anche, gli artt. 3 e 10, D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 e l’art. 3, D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302

Nota 3

Vedi l’art. 2, comma 7, D.L. 10 Settembre 2004, n. 238

 

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Parametrazione – testo governativo approvato

 Parametrazione – testo governativo approvato

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Legge 30 dicembre 2002, nr. 295

Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia

Articolo 1

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: “lo stipendio” sono sostituite dalle seguenti: “il trattamento economico”;

b) all’articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: “lo stipendio” sono sostituite dalle seguenti: “il trattamento economico”;

c) all’articolo 5, comma 3-bis, le parole: “che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante” sono sostituite dalle seguenti: “che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante” e sono aggiunte, in fine, le parole: “, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e’ previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento e’ attribuito secondo le modalita’ previste dal comma 3″.

2. Il comma 3 dell’articolo 5 della Legge 29 Marzo 2001, n. 86, e il comma 3-ter dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1º gennaio 2002. (1) .

Articolo 2

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita’ decisionale e rilevante professionalita':

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita’ poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione e all’impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita’ al fine di assicurarne la funzionalita’ per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

c) assumono piena responsabilita’ per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell’ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilita’ di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all’attivita’ dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;

d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l’espletamento del servizio nell’ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

Articolo 3

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 4.

2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1º gennaio dell’anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verifichino le condizioni, l’esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all’articolo 4.

Articolo 4

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note

Nota 1

Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’art. 1 della Legge 31 Marzo 2000, n. 78″, e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo dell’art. 32:

“Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche).

1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all’art. 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell’art. 5 della Legge 31 Marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l’equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all’art. 16, commi 1 e 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della Legge 31 Marzo 2000, n. 78, e’ stabilita come di seguito:

a) generale di corpo d’armata: dirigente generale di livello B;

b) generale di divisione: dirigente generale;

c) generale di brigata: dirigente superiore;

d) colonnello: primo dirigente;

e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;

f) capitano: commissario capo;

g) tenente: commissario.

2. Analoghe modalita’ di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresi’, il sottotenente al vice commissario.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell’equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonche’ agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.

3-bis. L’equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all’art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-bis.”.

– La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante “Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare”, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell’11 agosto 1990; si riporta il testo dell’art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale).

1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell’assegno di parziale omogeneizzazione di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 486, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

=====================================================================

|15 anni di servizio |25 anni di servizio

=====================================================================

a) capitano |2.100.000 |4.500.000

b) maggiore |2.800.000 |4.500.000

c) tenente colonnello |3.200.000 |4.500.000

d) colonnello |- |4.500.000

2. Gli importi previsti dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

=====================================================================

|19 anni di servizio |29 anni di servizio

=====================================================================

a) tenente |2.100.000 |2.700.000

b) capitano |2.100.000 |2.700.000

c) maggiore |2.800.000 |4.500.000

d) tenente colonnello |3.200.000 |4.500.000

3. A decorrere dal 1 settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per quindici anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, e’ attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalita’ di determinazione e progressione economica;

b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per venticinque anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, e’ attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalita’ di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell’indennita’ di buonuscita, esclude quello previsto all’art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni e ventitre anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e’ attribuito, a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e’ previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento e’ attribuito secondo le modalita’ previste dal comma 3.

3-ter. (Abrogato).

4. Ai colonnelli, all’atto della cessazione dal servizio, si applicano, se piu’ favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell’indennita’ di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore.

5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria e’ determinato, se piu’ favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all’atto della cessazione dal servizio.

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso comulabili tra loro, ne’ con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, ne’, con gli importi di cui all’art. 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita’ per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l’applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e’ riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

- La Legge 29 Marzo 2001, n. 86, recante “Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia”, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2001. Si riporta il testo dell’art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 5 (Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).

1. All’art. 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall’art. 65, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: “nomina a tenente sono sostituite dalle seguenti: “nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante .

2. All’art. 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n.231, come modificata dall’art. 65, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: “nomina a tenente sono sostituite dalle seguenti:

“nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante .

3. (comma abrogato).

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l’anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi, si provvede per l’anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

 

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3° contratto – quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle “Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate”

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità – per l’adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195, del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza dell’8 marzo 2002 riguardante “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)”;

Vista l'”ipotesi di accordo sindacale” riguardante il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, ed il biennio 2002-2003, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP – SAP – Federazione SILP per la CGIL -UILPS – FSP – SIAP – Federazione Italia sicura – COISP – Federazione CONSAP, Rinnovamento sindacale per L’UGL;

per la Polizia penitenziaria: SAPPE – OSAPP – CISL/Polizia penitenziaria – UIL/Polizia penitenziaria – CGIL/Polizia penitenziaria – SINAPPE – FSA – SIALPE ASIA – SAG Polizia penitenziaria;

per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF – CISL/Corpo forestale dello Stato – UIL/Corpo forestale dello Stato – SAPECOFS – UGL Corpo forestale dello Stato – CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto “lo schema di provvedimento di concertazione” riguardante il quadriennio 2002-2005, per gli aspetti normativi, ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo art. 7, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta:

Titolo I GENERALITÀ

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) per “Polizia ad ordinamento civile” si intende il personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

b) per “Polizia ad ordinamento militare” si intende il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

c) per “Forze Armate” (esclusa l’Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell’Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell’Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

d) per “decreto sulle procedure” si intende il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: “Attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”;

e) per “primo quadriennio normativo Forze armate” si intende il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;

f) per “primo quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell’accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;

g) per “biennio economico Forze armate 1996-1997″ si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi per il personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;

h) per “biennio economico Polizia 1996-1997″ si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

i) per “secondo quadriennio normativo Forze armate” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

j) per “secondo quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

k) per “biennio economico Forze armate 2000-2001″ si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;

l) per “biennio economico Polizia 2000-2001″, si intende il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio 2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;

m) per “legge finanziaria 1994″ si intende la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”;

n) per “legge finanziaria 1998″ si intende la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;

o) per “legge di bilancio 1999″ si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

p) per “legge finanziaria 1999″ si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;

q) per “legge finanziaria 2002″ si intende la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

r) per “regolamento del 1990″ si intende il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato”;

s) per “legge sulle indennità” si intende la legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni, recante “Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari”;

t) per “Testo unico a tutela della maternità” si intende il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53″;

u) per “statuto degli impiegati civili dello Stato”, si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

v) per “legge sulle missioni” si intende la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;

w) per “legge sulle indennità operative” si intende la legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”.

Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 2. Ambito di applicazione e durata

1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.

2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.

Art. 3. Nuovi stipendi

Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall’articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V € 30,20
Livello VI € 32,10
Livello VI-bis € 33,60
Livello VII € 35,10
Livello VII-bis € 36,70
Livello VIII € 38,40
Livello IX € 42,20

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V € 18,90
Livello VI € 20,00
Livello VI-bis € 21,00
Livello VII € 21,90
Livello VII-bis € 22,90
Livello VIII € 24,00
Livello IX € 26,30

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono:

Livello V € 8.776,59
Livello VI € 9.675,07
Livello VI-bis € 10.379,57
Livello VII € 11.082,86
Livello VII-bis € 11.861,89
Livello VIII € 12.643,32
Livello IX € 14.437,35

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.

Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’art. 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è soppresso l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Feriale Festivo o notturno Notturno festivo
Livello V 9,65 10,91 12,59
Livello VI 10,26 11,60 13,39
Livello VI-bis 10,74 12,14 14,00
Livello VII 11,21 12,67 14,62
Livello VII-bis 11,71 13,24 15,27
Livello VIII 12,27 13,87 16,01
Livello IX 13,48 15,24 17,58

Art. 5. Indennità pensionabile

1. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

a) dal 1 gennaio 2002:

Qualifiche Euro
Vice questore aggiunto 677,60
Commissario capo 665,00
Commissario 659,00
Vice commissario 632,20
Ispettore sup. S.U.PS. 643,70
Ispettore capo 614,70
Ispettore 595,60
Vice ispettore 577,00
Sovrintendente capo 592,90
Sovrintendente 557,90
Vice Sovrintendente 555,20
Assistente capo 499,40
Assistente 454,60
Agente scelto 415,80
Agente 382,50

b) dal 1 gennaio 2003:

Qualifiche Euro
Vice questore aggiunto 716,00
Commissario capo 702,70
Commissario 696,30
Vice commissario 668,10
Ispettore sup. S.U.PS. 680,20
Ispettore capo 649,60
Ispettore 629,40
Vice ispettore 609,70
Sovrintendente capo 626,50
Sovrintendente 589,50
Vice Sovrintendente 586,60
Assistente capo 527,70
Assistente 480,40
Agente scelto 439,40
Agente 404,20

Art. 6. Indennità integrativa speciale

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo- bis è attribuita l’indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

Art. 7. Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

5. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.

6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

7. L’amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

9. L’amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e dell’85 per cento della somma forfettaria.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni.

11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’amministrazione.

12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell’amministrazione o delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.

13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8. Trattamento economico di trasferimento

1. L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, previsto dall’art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell’Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.

2. Il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6. Il personale trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anzichè nella nuova sede di servizio all’estero.

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9. Servizi esterni

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all’articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.

Art. 10. Indennità di ordine pubblico

1. L’indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 10 citato al comma 1.

3. L’indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11. Specializzazioni

1. L’istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.

2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 12. Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui all’articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell’art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.

3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non cumulabile con l’indennità per servizi esterni.

4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all’attività di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.

Art. 13. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.

Detto emolumento compete, all’atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.

3. Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all’individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l’indennità richiamata al comma 3.

5. L’indennità di imbarco di cui all’articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.

6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l’indennità di aeronavigazione, di cui all’art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.

7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l’indennità mensile di imbarco di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).

8. Le misure mensili dell’indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella “A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 – registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 – sono elevate al 55 per cento.

Art. 14. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all’articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella “A” allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all’articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

Art. 15. Utilizzazione del fondo

1. Il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali.

2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all’articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

a) incentivare l’impiego del personale nelle attività operative;

b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

c) compensare l’impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l’incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

3. Le risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Art. 16. Orario di lavoro

1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

Art. 17. Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternità, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

e) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell’art. 39 del testo unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela della maternità si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

Art. 18. Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di spettanza.

2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

Art. 19. Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.

3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.

Art. 20. Congedo per la formazione

1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.

3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.

5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo.

6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 21. Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all’articolo 47 del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo

di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante- partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.

7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

Art. 22. Diritto allo studio

1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Art. 23. Relazioni sindacali

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all’obiettivo di incrementare e mantenere elevata l’efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli: a) contrattazione collettiva:

a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell’efficienza dei servizi;

a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;

b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c) esame;

d) consultazione;

e) forme di partecipazione;

f) norme di garanzia.

Art. 24. Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata

1. L’accordo nazionale quadro di amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell’accordo nazionale di cui all’articolo 23, lettera a1).

2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.

3. L’accordo nazionale quadro di amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un’unica sessione.

4. L’accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all’articolo 14.

5. Le procedure per l’accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:

a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L’accordo su tale punto avrà cadenza annuale;

b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;

c) individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l’accordo quadro;

d) criteri per la valutazione dell’adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;

e) criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;

f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

g) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;

h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;

l) criteri per l’impiego del personale con oltre cinquanta anni d’età o con più di trenta anni di servizio.

6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:

a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal co. 5, lett. a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell’accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all’articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;

b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;

c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 25. Informazione

1. L’informazione si articola in preventiva e successiva.

2. L’informazione preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

a) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;

c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

d) l’applicazione del riposo compensativo;

e) la programmazione di turni di reperibilità;

f) i provvedimenti di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro.

3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l’informazione è fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2, l’informazione è fornita a livello di amministrazione centrale.

4. L’informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

a) la qualità del servizio ed i rapporti con l’utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l’efficienza dei servizi;

b) l’attuazione di programmi di formazione del personale;

c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all’attuazione della legge n. 626 del 1994;

d) l’attuazione della mobilità interna.

5. Per le materie suddette, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto in un’apposita conferenza di rappresentanti di dette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.

6. L’informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.

7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le medesime formalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto le determinazioni in materia di movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l’interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

Art. 26. Esame

1. L’esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all’articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell’ambito di ogni amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell’accordo recepito con il presente decreto, ricevuta l’informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l’esame delle suddette materie. Detto incontro – a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti – ha inizio entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell’esito dell’esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

2. Durante il periodo in cui si svolge l’esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l’amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all’esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

Art. 27. Consultazione

1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti concernenti:

a) la definizione delle piante organiche;

b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi;

c) l’introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro.

2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto.

3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e

b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

Art. 28. Forme di partecipazione

1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell’amministrazione.

2. Nell’ambito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto – senza alcuna natura negoziale – sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto sottopongono la questione all’amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.

3. All’articolo 20, comma 2-bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione “del lavoro dei comitati” sono aggiunte le seguenti parole “anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile”.

4. All’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 sono aggiunte le seguenti lettere:

e) Commissione automezzi;

f) Commissione tecnologia ed informatica..”

5. Dalla data di sottoscrizione dell’accordo recepito con il presente decreto e fino all’introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, così come modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto.

Art. 29. Norme di garanzia

1. La corretta applicazione del titolo II del presente decreto è assicurata anche mediante l’attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall’articolo 8 del decreto sulle procedure.

2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall’accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all’articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all’ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell’amministrazione.

3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell’amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell’amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.

4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto, devono essere inoltrate all’ufficio per le relazioni sindacali di ciascuna amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.

Art. 30. Proroga di efficacia degli accordi

1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

Art. 31. Distacchi sindacali

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di sessantatre distacchi per la Polizia di Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio o al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre.

Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello, delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell’ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale all’amministrazione centrale.

5. Ferma restando l’attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell’organizzazione sindacale con l’amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell’orario giornaliero.

6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 32. Permessi sindacali

1. Per l’espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell’articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato.

3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all’anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

Nel periodo 1 gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l’amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell’anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.

L’amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l’organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza del dipendete.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L’amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 33. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell’articolo 32 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.

4. Per il personale di cui al presente articolo 1 contributi figurativi previsti in base all’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34. Adempimenti delle amministrazioni – Responsabilità

1. Ai fini dell’accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell’articolo 31 ed al comma 3 dell’articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all’esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, secondo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall’ufficio ricevente.

4. In attuazione dell’art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell’anno precedente.

6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell’anno precedente con l’indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell’articolo 31, comma 3, e dell’articolo 33, comma 2. Dell’inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall’amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

9. I dirigenti che dispongono o consentono l’utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35. Federazioni sindacali

1. Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l’amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l’aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l’accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali.

2. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell’art. 93, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.

Art. 36. Tutela dei dirigenti sindacali

1. Nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.

2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.

3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

4. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dal presente decreto o dagli accordi nazionali di amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.

5. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 32 del primo quadriennio normativo Polizia.

Art. 37. Buono-pasto

1. Il buono pasto giornaliero di cui l’articolo 35 del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell’importo di euro 4,65.

Art. 38. Asili nido

1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l’amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

2. A decorrere dall’anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.

3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

Art. 39. Tutela assicurativa

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all’articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:

a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;

b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;

c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00.

Art. 40. Tutela legale

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Titolo III FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

(omissis)

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 65. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro 876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

^ indice ^

 


 

 

 

2° contratto – biennio economico 2000-2001.

D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140

CONTRATTO DI LAVORO 1994 – 1997 FORZE DI POLIZIA

Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle “Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate”;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità – ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, recante: “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)”;

Vista l'”ipotesi di accordo sindacale” riguardante il biennio 2000-2001, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni – in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la polizia di Stato: SIULP-SIAP – Federazione SILP per la CGIL/UILPS – Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale-U.S.P.) – COISP;

per la polizia penitenziaria: SAPPE – CISL/polizia penitenziaria – CGIL/polizia penitenziaria – UIL/polizia penitenziaria – SINAPPE – Coordinamento sindacale SIALPE/SAG – Coordinamento nazionale polizia penitenziaria FFP CISAL;

per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF – CISL/Corpo forestale dello Stato – UIL/Corpo forestale dello Stato – SAPECOFS – CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto lo “schema di provvedimento di concertazione” riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni – in data 24 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalle sezioni COCER carabinieri e COCER guardia di finanza; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;

Viste le osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000); Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 2, ultimo periodo, del legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed esame delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Titolo I Forze di polizia ad ordinamento civile

Art. 1. Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dall’ 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

Art. 2. Nuovi stipendi

1. Gli stipendi stabiliti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello IV L. 86.000
Livello V L. 90.000
Livello VI L. 96.000
Livello VI-bis L. 105.000
Livello VII L. 105.000
Livello VII-bis L. 110.000
Livello VIII L. 115.000
Livello IX L. 126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.

3. Dall’ 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV L. 32.000
Livello V L. 34.000
Livello VI L. 36.000
Livello VI-bis L. 37.500
Livello VII L. 39.000
Livello VII-bis L. 41.000
Livello VIII L. 43.000
Livello IX L. 47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall’applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello IV L. 14.551.000
Livello V L. 15.853.000
Livello VI L. 17.523.000
Livello VI-bis L. 18.829.000
Livello VII L. 20.135.000
Livello VII-bis L. 21.583.000
Livello VIII L. 23.031.000
Livello IX L. 26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente decreto si applica l’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all’articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dall’ 1 luglio 2000.

Art. 4. Indennità pensionabile

1. Le misure dell’indennità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Qualifiche Lire
Vice questore aggiunto 1.240.000
Commissario capo 1.217.000
Commissario 1.206.000
Vice commissario 1.157.000
Ispettore superiore S.U.PS. 1.178.000
Ispettore capo 1.125.000
Ispettore 1.090.000
Vice ispettore 1.056.000
Sovrintendente capo 1.085.000
Sovrintendente 1.021.000
Vice Sovrintendente 1.016.000
Assistente capo 914.000
Assistente e 832.000
Agente scelto 761.000
Agente 700.000

Art. 5. Assegno funzionale

Le misure dell’assegno di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dall’1 gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche 19 anni 29 anni
Ruolo degli agenti, assistenti 1.725.000 2.145.000
Ruolo dei sovrintendenti 2.145.000 2.985.000
Ruolo degli ispettori 2.180.000 3.035.000

Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche 19 anni 29 anni
Commissario 2.565.000 3.195.000
Commissario capo 3.300.000 5.085.000
V. questore aggiunto 3.720.000 5.085.000

Art. 6. Trattamento di missione

1. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.



Art. 7. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le misure dell’indennità di ordine pubblico in sede di cui all’articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l’anno 2001.

Art. 8. Indennità di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dall’ 1 gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.

2. A decorrere dall’ 1 gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l’indennità di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

Art. 9. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari

1. A decorrere dall’ 1 gennaio 2001, le misure mensili dell’indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 – registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 – sono elevate al 50 per cento.

Art. 10. Indennità di bilinguismo

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l’indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all’articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall’articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua:

Attestato A    408.000

Attestato B    340.000

Attestato C    272.000

Attestato D    245.000

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l’indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all’articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta, incrementata dall’articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Art. 11. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementato:

a) per l’anno 2001 dall’importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell’esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell’anno successivo.

Art. 12. Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all’articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

Prima fascia   408.000

Seconda fascia          340.000

Terza fascia   272.000

Quarta fascia 245.000

Titolo II Forze di polizia ad ordinamento militare

(omissis)



Art. 25. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l’utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell’interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Annesso A

Tabella I Articoli 11 e 23 Anno 2000 (in milioni)

N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all’anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.

 

Polizia di Stato 11.150
Corpo della polizia penitenziaria 3.940
Corpo forestale dello Stato 820 800
Arma dei carabinieri 12.190 18.000
Corpo della guardia di finanza 6.990 17.000
Totali 35.090 35.800

 

^ indice ^

 


 

 

 

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n.180, S.O.

Vedi, anche, l’art. 4, L. 30 novembre 2000, n. 356. Per il biennio economico 2000-2001 vedi il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziale e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le Forze Armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze Armate in precedenza indicato;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1998-2001, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze Armate (Esercito – Marina – Aeronautica), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 17 febbraio 1999: dalla delegazione di parte pubblica, dallo Stato Maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica.

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449;

Visto l’articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85;

Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1999, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale è stato approvato, previa verifica delle compatibilità finanziarie, lo schema di provvedimento di concertazione in precedenza indicato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della difesa;

Emana il seguente decreto:

1. Area di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, deldecreto legislativo n. 195 del 1995.

2. Nuovi stipendi.

1. Gli stipendi stabiliti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V Lire   71.000
Livello VI Lire   77.000
Livello VI-bis Lire   80.000
Livello VII Lire   83.000
Livello VII-bis Lire   86.500
Livello VIII Lire   90.000
Livello IX Lire 101.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.

3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiati mensili lordi:

Livello V Lire   39.000
Livello VI Lire   42.000
Livello VI-bis Lire   43.500
Livello VII Lire   45.000
Livello VII-bis Lire   47.000
Livello VIII Lire   49.000
Livello IX Lire   55.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono:

Livello V Lire   14.773.000
Livello VI Lire   16.371.000
Livello VI-bis Lire   17.623.000
Livello VII Lire   18.875.000
Livello VII-bis Lire   20.263.000
Livello VIII Lire   21.651.000
Livello IX Lire   24.581.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 (1).

(1) Per l’incremento delle somme di cui al presente articolo vedi l’art. 2, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto riguardanti il biennio 1998-1999 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente decreto si applica l’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all’articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

4. Indennità operative ed altre indennità.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: «articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13» e le parole: «articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 15 e 16». Sono soppressi il comma 7 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell’articolo 8 ed il comma 9 dell’articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1°, 2° e 3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall’articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l’indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l’anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l’indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000.

4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un’indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura di lire 63.000.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell’indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l’applicazione della maggiorazione del 180% dell’indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto (1).

(1) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’art. 4, L. 30 novembre 2000, n. 356.

5. Assegno funzionale.

1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

GRADI 19 ANNI DI SERVIZIO LIRE 29 ANNI DI SERVIZIO LIRE
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore scelto 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore capo 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore capo scelto 1.365.000 1.785.000
Sergente 1.785.000 2.625.000
Sergente maggiore 1.785.000 2.625.000
Sergente maggiore capo 1.785.000 2.625.000
Maresciallo 1.820.000 2.675.000
Maresciallo ordinario 1.820.000 2.675.000
Maresciallo capo 1.820.000 2.675.000
Aiutante 1.820.000 2.675.000

2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

GRADI 19 ANNI DI SERVIZIO LIRE 29 ANNI DI SERVIZIO LIRE
Tenente 2.205.000 2.835.000
Capitano 2.205.000 2.835.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000

3. L’assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 231, del 1990, nelle misure derivanti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

GRADI 19 ANNI DI SERVIZIO LIRE 29 ANNI DI SERVIZIO LIRE
Tenente 2.205.000 4.725.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000

4. Per l’attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, per gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media» (1).

(1) Per la rideterminazione delle misure dell’assegno di cui al presente articolo, vedi l’art. 5, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

6. Trattamento di missione.

1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso.

2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l’interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.

3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall’incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio(1).

4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgono più unità di personale, l’Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventi fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.

5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di rata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località spessa.

6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all’Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50%del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presumibili spese di vitto.

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione.

9. L’Amministrazione, in caso di mancata disponibilità alberghiera, ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a 30 giorni, può disporre l’assegnazione del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l’accertamento.

10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all’articolo 3 della legge n. 21 del 1991, all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, ed all’articolo 6 dl decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996.

(1) Per l’incremento della maggiorazione dell’indennità oraria di cui al presente comma, vedi l’art. 6, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

7. Trattamento economico di trasferimento.

1. L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, previsto dall’articolo 19, comma 8°, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100. è ridotto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della stessa legge.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione all’elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. L’onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di lire 1.500.000.

8. Alta valenza operativa.

1. Per l’utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8% di cui all’articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, dei risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall’articolo 43, comma 7, della legge n. 449 del 1997, da specificare disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell’efficienza di servizi, nonché di quelle che potranno derivare – in relazione alle stabili modifiche degli assetti organizzativi che le Amministrazioni sono tenute a porre in essere – dalla riduzione pari all’1% per il 1999, al 2% per il 2000 ed al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio, è istituito un compenso di alta valenza operativa. tale compenso è attribuito, nelle misure giornaliere riportate nell’allegata tabella II, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attività operative, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l’anno, al personale di cui all’articolo 1, comma 1, in navigazione o impiegato in esercitazioni o in operazioni fuori dell’ordinaria sede di servizio.

2. Con distinti decreti del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, previa informazione delle Rappresentanze militari, ai sensi del successivo articolo 15, sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle misure previste al comma precedente.

3. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata (1).

(1) Per l’incremento delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, vedi l’art. 9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

9. Importo aggiuntivo pensionabile.

1. A decorrere dal 1° novembre 1999 l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V Lire   25.000
Livello VI Lire   24.000
Livello VI-bis Lire   23.000
Livello VII Lire   22.000
Livello VII-bis Lire   21.000
Livello VIII Lire   20.000
Livello IX Lire   18.000

2. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l’importo aggiuntivo pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V Lire   8.000
Livello VI Lire   7.500
Livello VI-bis Lire   7.000
Livello VII Lire   7.000
Livello VII-bis Lire   6.000
Livello VIII Lire   6.000
Livello IX Lire   5.000

3. I valori mensili dell’importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2, sono:

Livello V Lire   57.000
Livello VI Lire   57.500
Livello VI-bis Lire   58.000
Livello VII Lire   59.000
Livello VII-bis Lire   60.000
Livello VIII Lire   61.000
Livello IX Lire   63.000

10. Orario di lavoro.

1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. In aggiunta all’orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all’articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un’ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento.

4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

5. Le ore eccedenti l’orario di lavoro che non siano state retribuire devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

7. Ove l’Amministrazione articoli l’orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l’inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

11. Licenza ordinaria.

1. La disciplina dell’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell’anno successivo, qualora il personale in servizio all’estero di cui all’articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell’anno per indifferibili esigenze di servizio.

4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.

12. Licenze straordinarie e aspettative.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale di cui all’articolo 1, comma 1.

2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.

3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.

4. Al personale inviato in missione collettiva all’estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.

5. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo.

13. Diritto allo studio.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.

5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

14. Elevazione ed aggiornamento culturale.

1. L’Amministrazione favorisce l’elevazione e l’aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, università, società private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie (1)

(1) Sostituisce il comma 1 dell’art. 19, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.

15. Informazione.

1. L’Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine:

a) alle emanate disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) ai criteri e alle modalità di individuazione dei destinatari per l’utilizzazione delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 8 da parte dell’Amministrazione.

2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.

4. Dell’esito degli incontri è redatto il verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell’Amministrazione e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il periodo in cui si svolge l’informazione preventiva l’Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, l’Amministrazione assume determinazioni definitive.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica   31 luglio 1995, n. 394, è inserito il seguente comma:

<<4-bis. Nel periodo intercorrente fra l’avvio e la conclusione dei lavori di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornare sull’andamento dei lavori stessi>>.

16. Procedure di raffreddamento dei conflitti.

1. Ai fini dell’eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano sia l’organo di rappresentanza confluente, sia i comandamenti ai quali siano affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

17. Buono-pasto.

1. Qualora presso l’ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare direttamente o mediante appalto il servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto nel proprio domicilio, l’Amministrazione può concedere un buono-pasto dell’importo giornaliero non superiore a lire 9.000, oppure attivare convenzioni con strutture di ristoro, che sostituiscono l’attuale sistema di somministrazione del vitto a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

2. L’onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

18. Asili nido.

1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

19. Proroga concessione alloggi.

1. Il personale militare concessionario di alloggio ASI o AST in possesso di titolo valido, trasferito d’autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene la titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l’alloggio assegnato.

20. Assicurazione.

1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà delle Forze Armate sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui è stato autorizzato il trasporto nei limiti di massimali previsti per i corrispondenti danni dalla assicurazione obbligatoria.

2. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze di cui al comma 1 o stipulate da terzi responsabili sono detratti delle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

21. Tutela legale.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.

22. Emolumento ex articolo 3, comma 2, legge n. 85 del 1997.

1. Agli aiutanti del ruolo dei marescialli delle Forze Armate, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilità e l’indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

2. L’emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.

3. Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l’emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.

23. Norme transitorie e finali.

1. Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all’articolo 10, comma 2, per ciò che può attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COGER, i quali entro i 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell’ambito di incontri con l’Amministrazione, dei quali viene redatto verbale.

24. Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:

a) la costituzione di uno o più fondi-pensione complementare nazionali per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.

25. Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui all’articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e 10 maggio 1996, n. 360.

26. Copertura finanziaria.

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in lire 44 miliardi per il 199, in lire 209,7 miliardi per il 1999 ed in lire 319,5 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e legge 23 dicembre 1998, n. 449, per gli anni 1998-2000. iscritte sul Fondo da ripartire per l’attuazione di contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, riportato nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

 

 

Tabella I

FASCE DI GRADI PER RUOLI
N. UFFICIALI MARESCIALLI SERGENTI VOLONTARI IN SPE MISURE MENSILI LORDE
I
II Ten col

Magg + 25   720.000IIIMagg

Cap+ 25   665.000IVCap

Ten+ 25Aiut + 25  645.000V Aiut

m.llo capo+ 25  580.000VI M.llo capoSM CAPO 540.000VII m.llo ordinario + 15  500.000VIII m.llo ordinario + 10  460.000IX  SM + 15CMCS445.000XTen + 2   400.000XI m.llo ordinario CM CAPO350.000XIITen   320.000XIIIS. ten + 2Maresciallo + 5SMCM SCELTO300.000XIVS. tenMarescialloSERG 260.000XV   I CAP MAGG250.000

 

 

 

 

Tabella II

GRADO FASCIA IMPORTO GIORNALIERO
I CAP MAGG

CM CAPO

CAP MAGG SCELTO

CM CAPO S

SERGENTE

SERG MAGG

I20.000SERG MAGG CAPO

MARESCIALLO

MARESCIALLO ORDINARIO

MARESCIALLO CAPO

S. TENENTEII25.000AIUTANTE

TENENTE

CAPITANOIII30.000MAGGIORE

TEN. COLO.IV40.000

 

^ indice ^

 


 

 

 

2° contratto – quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, S.O.

Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

Ministero dell’interno: Circ. 11 ottobre 1999, n. 333-G/2.3.81;

Circ. 19 gennaio 2000, n. 333- G/2.1.84.(C2/00)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le Forze Armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 22 maggio 1998 riguardante “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1998- 1999, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195″;

Vista l'”ipotesi di accordo sindacale” riguardante il quadrangolare 1998-2001, per la parte normativa, ed il biennio 1998-1999, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195, in data 17 febbraio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP – SIAP – COISP – F.S.P. (FEDERAZIONE NAZIONALE LISIPO-SODIPO) – PATTO FEDERATIVO ITALIA SICURA (PATTO FEDERALE TRA ANIP-RINNOVAMENTO SINDACALE-USP);

per la Polizia Penitenziaria: SAPPE – CISL/POLIZIA PENITENZIARIA – OSAPP-CGIL/POLIZIA PENITENZIARIA – UIL/POLIZIA PENITENZIARIA – SINAPPE – COORDINAMENTO SINDACALE SIALPE-SAG;

per il Corpo Forestale dello Stato: SAPAF – CISL/CORPO FORESTALE DELLO STATO – SAPECOFS – UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO – CGIL/CORPO FORSTALE DELLO STATO;

Visto lo “schema di provvedimento di concertazione” riguardante il quadriennio 1998-2001, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 17 febbraio 1999, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di Finanza;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449;

Visto l’articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85;

Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1999 con la quale sono stati approvati ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con Ministri dell’interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e per le politiche agricole;

Emana il seguente decreto:

 

 

TITOLO I

Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato)

Art. 1. Area di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale.

Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2. Nuovi stipendi.

1. Gli stipendi stabiliti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello IV L. 68.000
Livello V L. 71.000
Livello VI L. 77.000
Livello VI-bis L. 80.000
Livello VII L. 83.000
Livello VII-bis L. 86.500
Livello VIII L. 90.000
Livello IX L. 101.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.

3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV L. 37.000
Livello V L. 39.000
Livello VI L. 42.000
Livello VI-bis L. 43.500
Livello VII L. 45.000
Livello VII-bis L. 47.000
Livello VIII L. 49.000
Livello IX L. 55.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall’applicazione dei precedenti commi sono:

Livello IV L. 13.519.000
Livello V L. 14.773.000
Livello VI L. 16.371.000
Livello VI-bis L. 17.623.000
Livello VII L. 18.875.000
Livello VII-bis L. 20.263.000
Livello VIII L. 21.651.000
Livello IX L. 24.851.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1998- 1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente decreto si applica l’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all’articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

Art. 4. Indennità pensionabile.

1. Le misure dell’indennità di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

a) dal 1° settembre 1998

Qualifiche Lire
Vice questore aggiunto 1.128.000
Commissario capo 1.103.000
Commissario 1.088.000
Vice commissario 1.051.000
Ispettore superiore S.U.PS. 1.071.000
Ispettore capo 1.021.000
Ispettore 985.000
Vice ispettore 942.000
Sovrintendente capo 980.000
Sovrintendente 913.000
Vice Sovrintendente 908.000
Assistente capo e 805.000
Assistente 725.000
Agente scelto 660.000
Agente 604.000

b) dal 1° ottobre 1999

Qualifiche Lire
Vice questore aggiunto 1.145.000
Commissario capo 1.120.000
Commissario 1.104.000
Vice commissario 1.067.000
Ispettore superiore S.U.PS. 1.087.000
Ispettore capo 1.037.000
Ispettore 1.000.000
Vice ispettore 956.000
Sovrintendente capo 995.000
Sovrintendente 927.000
Vice Sovrintendente 922.000
Assistente capo 818.000
Assistente 736.000
Agente scelto 670.000
Agente 614.000

c) dal 31 dicembre 1999

Qualifiche Lire
Vice questore aggiunto 1.162.000
Commissario capo 1.140.000
Commissario 1.130.000
Vice commissario 1.083.000
Ispettore superiore S.U.PS. 1.103.000
Ispettore capo 1.053.000
Ispettore 1.015.000
Vice ispettore 976.000
Sovrintendente capo 1.010.000
Sovrintendente 941.000
Vice Sovrintendente 936.000
Assistente capo 829.000
Assistente 747.000
Agente scelto 680.000
Agente 622.000

2. Dal 1° settembre 1998, è soppresso l’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 5. Assegno funzionale.

1. L’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.359 del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sotto indicati:

Qualifiche 19 anni 29 anni
Ruolo degli agenti, assistenti 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sovrintendenti 1.785.000 2.625.000
Ruolo degli ispettori 1.820.000 2.675.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche 19 anni 29 anni
Vice commissario e commissario 2.205.000 2.835.000
Commissario capo 2.940.000 4.725.000
Vice questore aggiunto 3.360.000 4.725.000

3. Per l’attribuzione dell’assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.

Art. 6. Trattamento di missione.

1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso.

2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l’interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si continua ad applicare l’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.

3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall’incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unita di personale, l’Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.

5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.

6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all’Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presumibili spese di vitto.

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non più oneroso per l’Amministrazione.

9. Restano ferme le altre disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.

Art. 7. Assegnazione temporanea.

1. L’Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione anche in sovrannumero all’organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.

2. L’assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.

3. Annualmente le Amministrazioni comunicano: il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

Art. 8. Trattamento economico di trasferimento.

1. L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio l999 il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda, ove prevista, per ottenerlo, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In talicasi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della stessa legge.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. L’onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

5. A decorrere dal 1° luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un indennità di L. 1.500.000.

Art. 9. Specializzazioni.

  1. L’istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.

Art. 10. Presenza qualificata.

1. L’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è soppresso.

2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nel fondo di cui all’articolo 14 ed è gestito secondo le modalità definite dall’articolo 23, comma 5, lettera a), del presente decreto.

Art. 11. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.

1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell’indennità di ordine pubblico in sede di cui all’articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.

Art. 12. Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell’indennità festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, è rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.

Art. 13. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

1. Il personale destinatario dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

2. Le indennità di cui all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all’articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d’impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l’indennità pensionabile.

3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.

Art. 14. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.

1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:

a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all’articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.449;

b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall’articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell’efficienza dei servizi;

d) gli importi derivanti dalla riduzione, pan all’1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;

e) l’importo pro-quota di cui al comma 2 dell’articolo 10.

Art. 15. Utilizzazione del fondo.

1. Il Fondo di cui all’articolo 14 e finalizzato da ogni singola Amministrazione al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali.

2. Il fondo indicato al comma 1 e utilizzato, con le modalità di cui all’articolo 23, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

b) incentivare l’impiego del personale nelle attività operative;

c) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

d) compensare l’impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;

e) compensare la presenza qualificata;

f) compensare l’incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

3. Le risorse di cui all’articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Art. 16. Orario di lavoro.

1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. In aggiunta all’orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all’articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un’ora fino alla definizione dell’accordo per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento.

4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

Art. 17. Tutela delle lavoratrici madri.

1. Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il personale di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992;

d) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12° anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.

Art. 18. Congedo ordinario.

1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

2. Il congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell’anno successivo, qualora il personale in servizio all’estero di cui all’articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 non abbia finito di congedo nel corso dell’anno per indifferibili esigenze di servizio.

Art. 19. Congedi straordinari.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.

3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.

4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

5. Al personale inviato in missione collettiva all’estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.

Art. 20. Diritto allo studio.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.

5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

Art. 21. Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento.

1. (2).

2. Le giornate destinate alla formazione ed all’aggiornamento professionale di cui all’articolo 22, comma 5, il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano utilizzate nel corso dell’anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell’anno successivo.

(2) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all’art. 22, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 22. Relazioni Sindacali.

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all’obiettivo di incrementare e mantenere elevata l’efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a) contrattazione collettiva:

a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell’efficienza dei servizi;a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;

b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c) esame;

d) consultazione;

e) forme di partecipazione;

f) norme di garanzia.

Art. 23. Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata.

1. L’accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell’accordo nazionale di cui all’articolo 22, lettera a1).

2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.

3. L’accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un’unica sessione.

4. L’accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all’articolo 14.

5. Le procedure per l’accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:

a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L’accordo su tale punto avrà cadenza annuale;

b) princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;

c) individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turni di servizio;

d) criteri per la valutazione dell’adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;

e) criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;

f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

g) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;

h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.

6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le seguenti materie:

a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell’accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all’articolo 28, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;

b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;

c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci; d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di chi alla legge 10 aprile 1991 n. 125.

Art. 24. Informazione.

1. L’informazione si articola in preventiva e successiva.

2. L’informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

a) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; b) la mobilità esterna del personale a domanda;

c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

d) l’applicazione del riposo compensativo;

e) la programmazione di turni di reperibilità;

3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l’informazione e fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 l’informazione è fornita a livello di Amministrazione centrale.4. L’informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

a) le misure di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro;

b) la qualità del servizio ed i rapporti con l’utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l’efficienza dei servizi;

c) l’attuazione di programmi di formazione del personale;

d) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all’attuazione della legge n. 626 del 1994.

5. Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto in un’apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.

6. L’informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.

7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l’interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

Art. 25. Esame.

1. L’esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all’articolo 24, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell’ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l’informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l’esame delle suddette materie. Detto incontro – a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti – ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell’esito dell’esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

2. Durante il periodo in cui si svolge l’esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l’Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 24 e 26, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all’esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

Art. 26. Consultazione.

1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:

a) la definizione delle piante organiche;

b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;

c) l’introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro.

2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto.

3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

Art. 27. Forme di partecipazione.

1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell’Amministrazione.

2. Nell’ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto – senza alcuna natura negoziale – sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all’Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.

3. (3). 4. (4).

(3) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all’art. 20, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

(4) Sostituisce il comma 4 dell’art. 26, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 26.

Art. 28. Norme di garanzia.

1. La corretta applicazione del titolo I del presente decreto è assicurata anche mediante l’attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall’accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all’articolo 22 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all’ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è comunque data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell’Amministrazione.

3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell’Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell’Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto.

Art. 29. Proroga di efficacia degli accordi.

1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

30. Distacchi sindacali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all’anno 1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per l’anno 1998, e fino alla successiva, sono fatte salve le assegnazioni effettuate sulla base della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 marzo 1996 (4/a).

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell’ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. Ferma restando l’attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell’organizzazione sindacale con l’Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell’orario giornaliero.

6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

(4/a) La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al presente comma è stata effettuata con D.M. 5 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2000, n. 16).

Art. 31. Permessi sindacali.

1. Per l’espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell’articolo 30, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 470.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 200.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.

3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 1999, con riferimento all’anno 1998, e successivamente entro il 31 mano di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio- 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l’Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L’Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l’organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza del dipendente.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L’Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti.

1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell’articolo 31 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 31, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 31.

4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 33. Adempimenti delle Amministrazioni – Responsabilità.

1. Ai fini dell’accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell’articolo 30 ed al comma 3 dell’articolo 31, le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all’esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l’accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.

3. In attuazione dell’art. 47-bis, commi 8, 9 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.

4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato – utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell’anno precedente.

5. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell’anno precedente con l’indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 4 e 5 e può fissare un termine per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell’articolo 30, comma 3, e dell’articolo 32, comma 2. Dell’inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall’Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

8. I dirigenti che dispongono o consentono l’utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

9. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34. Tutela dei dirigenti sindacali.

1. Nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.

2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.

3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

4. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.

5. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995.

Art. 35. Buono-pasto.

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio, 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati. L’onere a carico dell’Amministrazione è elevato, ove inferiore, a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell’importo di lire 9.000.

3. L’onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

Art. 36. Asili nido.

1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ed esse inerenti l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

2. Limitatamente agli anni 1998 e 1999 sono assegnati complessivamente, per le finalità di cui al comma 1, rispettivamente, lire 700.000.000 e lire 350.000.000.

Art. 37. Tutela legale.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.

Art. 38. Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.

1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità e l’indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

2. L’emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.

3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l’emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio, al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.

Art. 39. Norme transitorie e finali.

1. L’indennità prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 – registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 – al punto b) dell’annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi e reparti logistico – addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

Art. 40. Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedono a definire:

a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, della legge 8 agosto 1995, n. 335, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

2. Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.

TITOLO II

Delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza)

(omissis)

Art. 68. Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e 10 maggio 1996, n. 359.

69. Copertura finanziaria.

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in lire 89,4 miliardi per il l998, in lire 541,6 miliardi per il 1999 ed in lire 841,2 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 2 delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449, per gli anni 1998-2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, riportato nell’ambito dell’unità previsionale di base “Fondi da ripartire per oneri di personale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad appostare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

^ indice ^

 

 

 


 

 

 

1° contratto

D.P.R. 10 maggio 1996, 359

Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Visto il Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate», emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell’art. 2 della Legge 6 Marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità – ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, recante «Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)», relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 4 marzo 1996 riguardante «Individuazione della delegazione sindacale che – a seguito dell’accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395 – partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all’art. 2, comma 1, lettera A), del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195»;

Vista l’«ipotesi di accordo sindacale» riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195 – in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato:

SIULP – Federazione LISIPO/SODIPO COISP;

per la Polizia penitenziaria: CISL/Polizia penitenziaria – CGIL/Polizia penitenziaria UIL/Polizia penitenziaria – SIALPE/CISAL SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente);

per il Corpo forestale dello Stato: CISL/Corpo forestale dello Stato – SAPECOFS UIL/Corpo forestale dello Stato – CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195 – in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla sezione COCER Carabinieri, dalla sezione COCER Guardia di finanza;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);

Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l’art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 maggio 1996, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, con la quale – esaminate e respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, dalle organizzazioni sindacali dissenzienti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile – sono stati approvati, previa verifica delle compatibilità finanziarie, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento di concertazione riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

Titolo I – Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)

Art. 1. Area di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A), del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto – a seguito dell’accordo sindacale, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi – concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2. Nuovi stipendi.

1. Gli stipendi stabiliti dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello IV L. 179.000
Livello V L. 187.000
Livello VI L. 200.000
Livello VI-bis L. 210.000
Livello VII L. 220.000
Livello VII-bis L. 229.000
Livello VIII L. 239.000
Livello IX L. 262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.

3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV L. 62.000
Livello V L. 65.000
Livello VI L. 70.000
Livello VI-bis L. 74.000
Livello VII L. 78.000
Livello VII-bis L. 80.500
Livello VIII L. 83.000
Livello IX L. 91.000

4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV L. 134.600
Livello V L. 140.000
Livello VI L. 150.000
Livello VI-bis L. 157.000
Livello VII L. 165.000
Livello VII-bis L. 172.000
Livello VIII L. 179.000
Livello IX L. 196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall’applicazione dei precedenti commi, sono (1):

Livello IV 12.703.000
Livello V 13.921.000
Livello VI 15.447.000
Livello VI-bis 16.663.000
Livello VII 17.879.000
Livello VII-bis 19.225.000
Livello VIII 20.571.000
Livello IX 23.639.000

7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto dall’art. 1, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395.

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefìci economici risultanti dall’applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente decreto si applica l’art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all’art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all’attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all’art. 2, comma 6.

5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l’anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell’interno e di grazia e giustizia per l’anno 1996.

Art. 4. Indennità pensionabile.

1. L’indennità di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall’art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, è rideterminata a decorrere dal 1° luglio 1996 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Qualifiche Lire
Vice questore aggiunto 912.000
Commissario capo 896.000
Commissario 879.000
Vice commissario 848.000
Ispettore superiore S.U.PS. 864.000
Ispettore capo 848.000
Ispettore 816.000
Vice ispettore 784.000
Sovrintendente capo 816.000
Sovrintendente 753.000
Vice Sovrintendente 753.000
Assistente capo 657.000
Assistente 579.000
Agente scelto 516.000
Agente 461.000

2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Qualifiche Lire
Vice questore aggiunto 945.000
Commissario capo 935.000
Commissario 920.000
Vice commissario 890.000
Ispettore superiore S.U.PS. 910.000
Ispettore capo 867.000
Ispettore 835.000
Vice ispettore 802.000
Sovrintendente capo 835.000
Sovrintendente 770.000
Vice Sovrintendente 770.000
Assistente capo 672.000
Assistente 593.000
Agente scelto 528.000
Agente 472.000



Art. 5. Assegno funzionale.

1. L’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati (2):

Qualifiche 19 anni 29 anni
Ruolo degli agenti, assistenti 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sovrintendenti 1.785.000 2.625.000
Ruolo degli ispettori 1.820.000 2.675.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche 19 anni 29 anni
V. Commissario e commissario 2.205.000 2.835.000
Commissario capo 2.940.000 4.725.000
Vice questore aggiunto 3.360.000 4.725.000

Art. 6. Trattamento di missione.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all’art. 8, commi 3 e 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 ed all’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395.

Art. 7. Presenza qualificata.

1. L’indennità di cui all’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1° dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1° febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

Art. 8. Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui al comma 1 dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora (3).

2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l’indennità di cui al comma 1 dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno (4) .

3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, in luogo dell’indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella misura lorda di L. 50.000 (5) .

Art. 9. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall’art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto- legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all’art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell’ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti.

3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all’art. 43-bis della Legge 1° Aprile 1981, n. 121.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è elevato a L. 200.000 giornaliere.

 

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D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

CONTRATTO DI LAVORO 1994 – 1997 FORZE DI POLIZIA

Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle “Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate”, emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità – ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche’ del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia

di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 maggio 1995 riguardante “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195″;

Vista l'”ipotesi di accordo sindacale” riguardante il quadriennio 1994-1997, per la parte normativa, ed il biennio 1994-1995, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 20 luglio 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP – SAP – FEDERAZIONE LISIPO/SODIPO – SIAP – COISP – ANFP (con riserva dell’esito finale del giudizio pendente);

per la Polizia penitenziaria: SAPPE – CISL/POLIZIA PENITENZIARIA – CGIL/POLIZIA PENITENZIARIA – UIL/POLIZIA PENITENZIARIA – OSAPP – SINAPPE – SIALPE/CISAL – SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente);

per il Corpo Forestale dello Stato: ANSEGUFOR – CISL/CORPO FORESTALE DELLO STATO – SAPECOFS – UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO – CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 luglio 1995, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di finanza;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);

Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;

Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nella seduta del 28 luglio 1995, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

TITOLO I – Forze di polizia ad ordinamento civile

(Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato)

Art. 1. Area di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmata e cessa di essere erogato dalla decorrenza del nuovo decreto emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2. Nuovi stipendi.

1. Gli stipendi stabiliti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V L. 113.000
Livello VI L. 123.000
Livello VI-bis L. 131.000
Livello VII L. 139.000
Livello VII-bis L. 150.000
Livello VIII L. 161.000
Livello IX L. 182.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.

3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V L. 86.000
Livello VI L. 94.000
Livello VI-bis L. 100.000
Livello VII L. 106.000
Livello VIII L. 123.000
Livello IX L. 140.000

4. Dal 1° settembre 1995 al livello VII-bis di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 197, n. 200, e n. 201, compete l’aumento mensile lordo di L. 114.000.

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.

6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall’applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello V L. 11.677.000
Livello VI L. 13.047.000
Livello VI-bis L. 14-143.000
Livello VII L. 15.239.000
Livello VII-bis L. 16.471.000
Livello VIII L. 17.703.000
Livello IX L. 20.495.000

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente decreto si applica l’art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all’art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto.

5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l’anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell’interno e di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Art. 4. Indennità pensionabile.

1. L’indennità di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere dal 1° novembre 1995, del per cento.

2. A decorrere dal 1° novembre 1995 l’indennità di cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l’indennità pensionabile è dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Qualifiche Lire
Vice questore aggiunto 876.900
Commissario capo 861.700
Commissario 846.400
Vice commissario 815.900
Ispettore superiore S.U.PS. 831.100
Ispettore capo 815.900
Ispettore 785.300
Vice ispettore 754.800
Sovrintendente capo 785.300
Sovrintendente 724.300
Vice Sovrintendente 724.300
Assistente capo 632.100
Assistente 556.400
Agente scelto 495.300
Agente 441.900

4. L’indennità di cui al comma 3 è, altresì, incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 12:

Livello IV L. 122.000
Livello V L. 129.000
Livello VI L. 136.000
Livello VI-bis L. 143.000
Livello VII L. 149.000
Livello VII-bis L. 156.000
Livello VIII L. 163.000
Livello IX L. 178.000

Art. 5. Assegno funzionale.

1. L’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è dovuto nei seguenti importi annui lordi:

Qualifiche ed equiparate 19 anni 29 anni
Ruolo degli agenti, assistenti 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sovrintendenti 1.700.000 2.500.000
Ruolo degli ispettori 1.700.000 2.500.000



2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è dovuto nei seguenti importi annui lordi:

Qualifiche 19 anni 29 anni
V. Commissario e commissario 2.100.000 2.700.000
Commissario capo 2.800.000 4.500.000
Vice questore aggiunto 3.200.000 4.500.000

3. Per l’attribuzione dell’assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a “buono”.

Art. 6. Trattamento di missione.

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:

L. 42.000 per un pasto;

L. 83.600 per due pasti.

2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall’art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

4. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell’abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell’indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l’Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio nonché il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.

Art. 7. Trattamento economico di trasferimento.

1. A decorrere dal 1° settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall’art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri. L’eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del dipendente, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836 del 1973.

2. A decorrere dal 1° settembre 1995, il personale trasferito d’autorità che abbia diritto all’alloggio di servizio in relazione all’incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell’alloggio di servizio e l’interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi, il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della stessa legge.

3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri dell’interno – Polizia di Stato – di grazia e giustizia – Corpo di polizia penitenziaria – e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato.

Art. 8. Presenza qualificata.

1. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.

2. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dall’art. 9, co. 1 e 2.

Art. 9. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.

1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.

2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.

3. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure dell’indennità di ordine pubblico in sede di cui all’art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall’art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.

Art. 10. Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, è corrisposto, in luogo dell’indennità festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000.

Art. 11. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall’art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all’art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

2. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all’art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121.

12. Orario di lavoro.

1. La durata dell’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. In aggiunta all’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all’art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234.

4. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; l’articolazione dell’orario di lavoro è determinata con le procedure stabilite dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le seguenti tipologie di orario: orario articolato in turni;

orario articolato su cinque giorni; orario articolato su sei giorni; orario flessibile.

Art. 13. Festività.

1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

2. Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.

Art. 14. Congedo ordinario.

1. Il personale di cui all’art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l’entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi.

3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

5. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.

6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.

8. Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell’anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.

9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell’anno successivo.

10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.

11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l’amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

13. In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.

14. Fermo restando il disposto del comma 7, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso.

15. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.

Art. 15. Congedi straordinari.

1. Per il personale di cui all’art. 1, comma 1, il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall’art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l’Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:

a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;

b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all’estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

3. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l’assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

Art. 16. Aspettative per motivi di salute e di famiglia

1. Per il personale di cui all’art. 1, comma 1, l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell’ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all’art. 15, comma 1.

Art. 17. Permessi brevi.

1. Previa valutazione del capo dell’ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell’ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell’ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Art. 18. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

1. L’Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l’incolumità e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l’incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.

2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, individuate con i decreti ministeriali previsti dall’art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994. Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti.

3. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza di cui all’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell’accordo nazionale quadro previsto dall’art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Nello stesso accordo nazionale quadro sono stabilite, altresì, le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante della sicurezza.

4. L’Amministrazione favorisce l’informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.

5. Ai fini dell’aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, può essere autorizzato ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell’ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all’art. 15, comma 1.

Art. 19. Copertura assicurativa.

1. Le disposizioni di cui all’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, si applicano anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 20. Pari opportunità.

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunità che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all’anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell’applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell’Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell’Amministrazione.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 21. Diritto allo studio.

1. Nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato si applica l’art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

Art. 22. Elevazione e aggiornamento culturale. Formazione e aggiornamento.

1. L’Amministrazione favorisce l’elevazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale.

2. La formazione e l’aggiornamento professionale, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessità e peculiarità con l’osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.

3. I programmi di insegnamento per la formazione e l’aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell’Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell’Amministrazione.

4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a:

a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative; b) aggiornamento professionale.

5. Ogni anno ciascun dipendente sarà impegnato per la durata di 12 giornate lavorative per l’addestramento e aggiornamento professionale, di norma così distribuite:

a) 6 giorni per l’addestramento al tiro ed alle tecniche operative; b) 6 giorni per l’aggiornamento professionale.

Art. 23. Specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro.

1. Per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato la specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro, si consegue dopo aver superato con esito positivo un apposito corso di addestramento.

2. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle modalità e periodi di addestramento e dell’impiego del personale che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1.

Art. 24. Gruppi sportivi.

1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi “Fiamme Oro”, “Fiamme Azzurre” e “Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato” o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo “Astrea”, limitatamente al periodo di svolgimento della attività calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.

Art. 25. Relazioni sindacali.

1. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a) contrattazione collettiva nazionale: si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ;

b) accordo nazionale quadro:

b1) si svolge presso ogni sede centrale di ciascuna Amministrazione senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la seguente materia:

1) princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui alla lettera c), unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;

b2) nell’ambito dell’accordo nazionale quadro sono definite, ferme restando le competenze gestionali delle Amministrazioni, le seguenti materie:

1) individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turni di servizio; 2) criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;

3) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

4) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;

5) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

6) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;

c) contrattazione decentrata:

si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le seguenti materie:

1) criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;

2) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci; 3) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

4) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 ;

d) informazione preventiva:

d1) è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto la

documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

1) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; 2) la mobilità esterna del personale a domanda;

3) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

4) l’applicazione del riposo compensativo; 5) la programmazione di turni di reperibilità;

d2) per le materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) l’informazione è fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui al punto 2) l’informazione è fornita a livello centrale;

e) esame:

e1) si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui al punto d2), relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell’ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l’informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l’esame delle suddette materie. Detto incontro – a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti – ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza;

decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive.

Dell’esito dell’esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti;

e2) durante il periodo in cui si svolge l’esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali;

f) consultazione:

f1) si svolge relativamente ai criteri generali concernenti: 1) la definizione delle piante organiche;

2) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;

3) l’introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro;

f2) per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto;

f3) la consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui ai punti 1) e 2); per la materia di cui al punto 3) la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico;

g) informazione successiva:

g1) si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

1) le misure di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro;

2) la qualità del servizio ed i rapporti con l’utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l’efficienza dei servizi;

3) l’attuazione di programmi di formazione del personale;

4) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

g2) per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale;

g3) l’informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.

2. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l’Amministrazione, per tutte le materie indicate al comma 1, lettere d), f) e g), procede, prima di assumere le relative determinazioni, all’esame previsto nel comma 1, lettera e), nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

3. La corretta applicazione del presente decreto è assicurata anche mediante l’attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall’art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. Le Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, gli uffici, centrali e periferici, sedi di contrattazione decentrata.

5. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le Amministrazioni applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.

6. Nell’ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto – senza alcuna natura negoziale sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all’Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni sindacali.

7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l’interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

Art. 26. Forme di partecipazione.

1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunità e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente:

a) alla formazione ed aggiornamento professionale;

b) alla qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

c) alle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

d) alle misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello periferico).

2. Nell’ambito di ogni Amministrazione è altresì costituita, a livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualità e funzionalità del vestiario.

3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 – che non hanno natura negoziale – sono presiedute da un rappresentante dell’Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell’Amministrazione.

4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell’interno con proprio decreto definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, di quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all’Amministrazione. Analoga commissione è costituita per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

5. Ciascuna Amministrazione, una volta l’anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti di assistenza del personale.

Art. 27. Distacchi sindacali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo Forestale dello Stato.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo nazionale di cui all’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvede, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e 1997, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell’ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

6. A partire dal 1° gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli articoli 88, commi 1, 2 e 3, e 89 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell’ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione delle aspettative sindacali ed i provvedimenti che consentono con qualsiasi modalità l’autorizzazione di permessi sindacali annuali e cumulati.

Art. 28. Permessi sindacali.

1. Per l’espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell’art. 27, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 430.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 36.000 ore per il Corpo forestale dello Stato. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo nazionale di cui all’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvedono, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre del 1996, con riferimento all’anno 1996, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun anno.

Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L’Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. E’ vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell’ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

9. A partire dal 1° gennaio 1996, cessano di avere efficacia gli articoli 90 e 91 della legge 1° aprile 1991, n. 121, e gli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell’ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione dei permessi sindacali ed i provvedimenti che consentono con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo l’autorizzazione di permessi sindacali.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

Art. 29. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti.

1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell’art. 28 possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 28 – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 28.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

Art. 30. Adempimenti delle Amministrazioni – Responsabilità.

1. Ai fini dell’accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell’art. 27 ed al comma 3 dell’art. 28, gli uffici periferici, prima di inviare alla rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle predette deleghe riferite a ciascuna organizzazione sindacale, li comunicano alle medesime organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve essere restituita sottoscritta dal rappresentante delle stesse organizzazioni sindacali presso i citati uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con i responsabili degli uffici periferici, nel corso del quale si procede all’esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa scheda nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali, acquisite le schede pervenute dai propri uffici periferici, inviano, entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale contestualmente alle organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato – utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell’anno precedente.

3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni – utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 – sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell’anno precedente con l’indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente accordo.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e può fissare un termine per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell’art. 27, comma 3, e dell’art. 29, comma 2. Dell’inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall’Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell’art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. I dirigenti che dispongono o consentono l’utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

7. Le norme del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

Art. 31. Diritto di affissione.

1. Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l’uso gratuito di appositi spazi per l’affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

Art. 32. Tutela dei dirigenti sindacali.

1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto dell’art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall’art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale è data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all’Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell’andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata dall’Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata.

Art. 33. Tutela legale.

1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

TITOLO II

Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza)

(omissis)

Art. 61. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

^ indice ^

 


 

 

3° Contratto collettivo – triennio 1988-1990

D.P.R. 5 giugno 1990, nr. 147

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1990, n. 137

Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 29 febbraio 1996, n. 27402.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l’accordo sindacale del personale della Polizia di Stato;

Visto l’accordo raggiunto in data 22 dicembre 1989 tra la delegazione governativa e sindacati di polizia S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia), S.I.A.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia), A.N.F.P. (Associazione nazionale funzionari di Polizia) – quest’ultima, con riserva dell’esito finale del giudizio pendente – ai sensi dell’art. 95, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 26 febbraio 1990;

Visto il decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127, recante copertura delle spese derivanti dall’applicazione dell’accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Area di applicazione e durata.

1. Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato esclusi i dirigenti.

2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Art. 2. Nuovi stipendi

I valori stipendiali annui lordi di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all’art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a regime sono:

livello IV L. 9.031.000
livello V L. 10.081.000
livello VI L. 11.331.000
livello VI-bis L. 12.331.000
livello VII L. 13.331.000
livello VIII L. 15.531.000
livello VIII-bis L. 17.084.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall’applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.

3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

livello IV L. 310.000
livello V L. 354.600
livello VI L. 385.600
livello VI-bis L. 436.100
livello VII L. 486.600
livello VIII L. 512.000
livello VIII-bis L. 563.200

4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

livello IV L. 1.459.000
livello V L. 1.668.600
livello VI L. 1.815.200
livello VI-bis L. 2.052.850
livello VII L. 2.290.500
livello VIII L. 2.410.000
livello VIII-bis L. 2.715.500

5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

livello IV L. 2.450.000
livello V L. 2.800.000
livello VI L. 3.050.000
livello VI-bis L. 3.450.000
livello VII L. 3.850.000
livello VIII L. 4.050.000
livello VIII-bis L.4.563.000

(1) L’art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 232, ha soppresso il riferimento al livello VIII-bis sostituendolo con il riferimento al livello IX.

Art. 3. Retribuzione individuale di anzianità.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

livello IV L. 264.000
livello V L. 288.000
livello VI L. 330.000
livello VI-bis L. 357.000
livello VII L. 384.000
livello VIII L. 462.000
livello VIII-bis L. 508.200

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo e liquidate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, integrato dall’art. 2, comma 22, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché́ sulla determinazione degli importi dovuti per indennità̀ integrativa speciale.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dal medesimo regolamento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente regolamento si applica l’art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all’art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5. Assegno funzionale.

1. Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

Qualifiche 19 anni di servizio 29 anni di servizio
Ruolo degli agenti e assistenti 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sovrintendenti e ruolo degli ispettori 1.700.000 2.500.000

2. Per il personale del ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, proveniente da ruoli inferiori, le misure dell’assegno di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1990, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi:

Qualifiche 19 anni di servizio 29 anni di servizio
V. commissario e commissario 2.100.000 2.700.000
Commissario capo 2.800.000 4.500.000
Vice questore agg. 3.200.000 4.500.000

Art. 6. Indennità̀ pensionabile.

1. L’indennità̀ prevista all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, modificato dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

a) del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989; b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990; c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990. 2. A decorrere dal 1 maggio 1990, l’autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è soppressa.

Art. 7. Indennità di rischio da radiazioni.

1. Al personale medico e tecnico, sottoposto in continuità̀ all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un’indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila. 2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l’attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 e che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrisposta un’indennità di rischio lorda di lire cinquantamila. L’individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all’amministrazione, nominata dal capo del personale dell’amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L’indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l’indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

Art. 8. Trattamento di missione.

1. Le misure intere lorde giornaliere dell’indennità di missione sono le seguenti: a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII-bis: L. 39.600; b) livello IV: L. 28.800.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l’indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell’amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica più elevata.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l’indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L’indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell’amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall’amministrazione medesima.

Art. 9. Indennità integrativa speciale nella tredicesima mensilità.

1. A decorrere dall’anno 1990 l’indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400. 2. Il beneficio derivante dall’applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

Art. 10. Indennità di ordine pubblico fuori sede.

1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell’indennità di cui all’art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, un’indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:

a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII-bis: L. 40.000; b) livello IV: L. 30.000.

2. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al comma 1:

a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o più ore comportano l’attribuzione della indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l’indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;

b) l’indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;

c) l’indennità non è cumulabile con l’indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;

d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l’indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;

e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall’amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 giugno 1990.

Art. 11. Presenza qualificata.

1. Il supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto, previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, per il personale che, a turno, è tenuto ad assicurare l’obbligo di cui all’art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121, così come disciplinato dall’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1 luglio 1990. 2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, è fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1. 3. La maggiorazione di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista nell’art. 12.

Art. 12. Servizi esterni.

1. Il supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto, previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio.

Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui all’art. 11 ed ha decorrenza dal 1 luglio 1990. 2. Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 è quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua e Ferragosto.

Art. 13. Congedo ordinario.

1. La funzione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell’anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore. 2. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi l’indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all’amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

3. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l’amministrazione sia posta in condizione di accertare. 4. La ricorrenza del Santo Patrono nel comune sede di servizio, se ricadente in giornata lavorativa feriale, è considerata come congedo ordinario oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 14. Assenze obbligatorie.

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1201, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.

Art. 15. Copertura assicurativa.

1. L’Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria. 5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 16. Attività̀ culturali e ricreative.

1. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, consegnabile anche con il rispetto e con l’articolazione dell’orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psico-fisico, l’Amministrazione della pubblica sicurezza può̀ istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalità̀ giuridica, che abbiano come finalità̀ la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può̀ essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell’amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell’amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalità̀ giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalità̀ le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l’esercizio, le iniziative e la gestione di tali attività̀ possono essere demandate ai suddetti enti.

3. Per il raggiungimento delle finalità̀ di cui al comma 1, l’amministrazione può̀, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonché́ di eventuali associazioni fra i dipendenti all’uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti da canoni.

4. L’amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può̀ eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell’interno e sentite le organizzazioni sindacali di polizia di cui all’art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà̀ definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti.

Art. 17. Disciplina del personale in aspettativa sindacale.

1. L’aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell’interno e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, alla quale deve essere anche inviato il decreto di ripartizione delle aspettative di cui al terzo comma del citato art. 88.

Art. 18. Permessi sindacali retribuiti.

1. I permessi sindacali di cui all’art. 90 della legge 1 aprile, 1981, n. 121, sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l’espletamento del mandato sindacale. 2. I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell’art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero. 3. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio.

Art. 19. Monte orario complessivo dei permessi sindacali.

1. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all’art. 18 è determinato in tre ore per ogni ente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. 2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1, da rapportare in turni giornalieri di servizio, è effettuata in proporzione al grado di rappresentatività̀ di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all’amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario è, in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto [989, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1989; deve comunque essere garantita ad ognuna delle

predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale. 3. La ripartizione di cui al comma 2 è effettuata con provvedimento del Ministro dell’interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse organizzazioni sindacali, il Ministero dell’interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale. 5. Le modalità̀ per la concessione dei permesso retribuiti sono definite, sentite le organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici.

6. Oltre ai permessi retribuiti di cui all’art. 18, possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo art. 18, ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. Non si computa altresì in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell’interno, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 20. Igiene e sicurezza del lavoro.

1. La amministrazione provvede all’adozione di idonee iniziative volte a garantire l’applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. 2. Nei confronti del personale destinatario del presente regolamento, che opera in condizioni lavorative per le quali è riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è istituito apposito libretto sanitario.

Art. 21. Norma finale di rinvio.

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234.

Art. 22. Onere finanziario.

1. Alla copertura della spesa derivante dall’applicazione del presente regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127.

Art. 23. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

^ indice ^

 


 

 

2° contratto collettivo – triennio 1985 – 1987

D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1987, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569; Vista la Legge 10 Ottobre 1986, n. 668; Visto l’accordo raggiunto in data 13 febbraio 1987 tra la delegazione governativa e i sindacati di polizia SIULP e SAP, ai sensi dell’art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121; Visto il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell’accordo contrattuale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto:

Art. 1. Area di applicazione e durata.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1987.

2. La decorrenza degli effetti economici è fissata al 1 gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.

Art. 2. Stipendi.

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

2. A decorrere dal 1 gennaio 1988, al personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

3. In relazione alle attuali carenze di organico ed in attesa della ristrutturazione degli uffici periferici, permanendo la necessità di mantenere inalterato l’attuale carico di servizio, al personale di cui al comma 2 compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, una autonoma maggiorazione di stipendio, per i seguenti importi annui lordi:

4. Al dipendente che già riveste o che consegue successivamente la promozione alla qualifica di sovrintendente principale viene attribuito, nel quinto livello, a decorrere, rispettivamente, dalla data di cui al comma 3 o dalla data in cui consegue la promozione nella predetta qualifica, un importo annuo lordo di L. 310.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 3.

5. Tale importo è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore

6. Ai dipendenti che rivestono, alla data di cui al comma 3, la qualifica di sovrintendente capo viene attribuito un importo annuo lordo di L. 180.000 se collocati nel sesto livello e L. 195.000 se collocati nel livello sesto-bis; anche tali importi si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità e sono riassorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

7. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale, con esclusione, a tale ultimo fine, delle maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 6.

Art. 3. Retribuzione individuale di anzianità.

1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

2. In assenza di nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo (1) .

3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988 (2) . 4. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l’importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988 (3) . 5. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

Art.4. Passaggi di qualifica.

1. Nei casi di promozione o di nomina che comportino passaggio a livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre all’importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.

2. In caso di promozione o nomina alla qualifica superiore, nell’ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore.

3. Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l’art. 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato dal primo comma dell’art. 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 (4)

Art.5. Lavoro straordinario.

1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio base iniziale di livello mensile; indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell’anno precedente; rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti.

2. La maggiorazione è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo

Art.6. Indennità pensionabile.

1. L’indennità prevista all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985

Art.7. Servizio giornaliero, notturno e festivo.

1. Il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, viene corrisposto nella misura di L. 1.700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

2. Tale supplemento non è corrisposto al per; sonale che per qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le assenze dovute ad infermità od infortunio dipendente da cause di servizio, e per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Gli importi dell’indennità per lavoro notturno e festivo attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente di L. 200 per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno. 4. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 8. Congedo ordinario.

1. Il congedo ordinario del personale di polizia resta regolato dalle disposizioni in vigore.

2. Ferma restando, in caso di motivate esigenze di servizio, la possibilità del cumulo dei congedi entro il primo semestre dell’anno successivo, il congedo può essere concesso, a richiesta del dipendente, scaglionandolo in quattro periodi, entro il 31 dicembre dell’anno cui il congedo si riferisce.

3. Per il personale che ha diritto a quarantacinque giorni di congedo ordinario, almeno uno degli scaglioni di cui al comma 2 non può essere inferiore ai venti giorni.

4. In caso di richiamo dal congedo ordinario per motivi di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio

Art. 9. Indennità di bilinguismo.

1. Al personale destinatario del presente decreto in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma Trentino-Alto Adige

Art. 10. Trattamento di missione.

Al personale inviato in missione fuori sede viene anticipata, a richiesta, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia

Art. 11. Ruoli tecnici e dei sanitari.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalità previste dagli articoli 2, 3 e 4, lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti.

2. Al personale di cui al comma 1 compete altresì l’indennità di cui all’art. 6, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

 

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D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1984, n. 105.

Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: Ministero del tesoro: Circ. 27 febbraio 1997, n. 745.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 336, n. 337 e n. 338; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;

Visto l’accordo raggiunto in data 15 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e i sindacati di polizia S.I.U.L.P. e S.A.P., ai sensi dell’art. 95, primo comma, L. 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto:

Art. 1. Area di applicazione.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1 gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 2. Stipendi.

A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

Quarto livello 4.400.000
Quinto livello 4.800.000
Sesto livello 5.500.000
Sesto-bis livello 5.950.000
Settimo livello 6.400.000
Ottavo livello 7.700.000
Ottavo-bis livello 8.470.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull’ultima classe di stipendio.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1 gennaio 1983.

Art. 3. Benefici convenzionali.

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 2 promosso o nominato a qualifica superiore, nell’ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporti il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale in servizio al 1 gennaio 1983, appartenente al settimo ed ottavo livello retributivo, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l’ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Art. 4. Decorrenza dei benefici economici.

L’importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1 gennaio 1983, in applicazione degli articoli precedenti, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sotto indicate:

dal 1° gennaio 1983            35 %

dal 1° gennaio 1984 75 %

dal 1° gennaio 1985 100 %

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 gennaio 1983 sono corrisposti per l’intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall’art. 2 del presente decreto e quello di cui alla precedente normativa.

Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dal presente decreto, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell’importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

Art. 5. Indennità pensionabile.

A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lorde:

Agente 265.000
Agente scelto 300.000
Assistente 340.000
Assistente capo 390.000
Vice sovrintendente 390.000
Sovrintendente 410.000
Sovrintendente principale 430.000
Sovrintendente capo 450.000
Vice ispettore 450.000
Ispettore 470.000
Ispettore principale 490.000
Ispettore capo 510.000
Vice commissario 510.000
Commissario 530.000
Commissario capo 540.000
Vice questore aggiunto 550.000

A decorrere dalla stessa data all’agente ausiliario compete una indennità mensile di L. 140.000.

Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al primo comma del presente articolo compete la seguente indennità mensile lorda, per tredici mensilità, nelle misure sottoindicate:

Agente 54.000
Agente scelto 54.000
Assistente 62.000
Assistente capo 69.000
Vice sovrintendente 73.000
Sovrintendente 73.000
Sovrintendente principale 81.000
Sovrintendente capo 81.000
Vice ispettore 92.000
Ispettore 92.000
Ispettore principale 92.000
Ispettore capo 92.000
Vice commissario 100.000
Commissario 100.000
Commissario capo 115.000
Vice questore aggiunto 115.000

Con effetto dal 1 gennaio 1984 l’indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’assegno personale di funzione previsto dall’articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono soppressi. È fatto salvo il supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto, previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (1).

(1) Vedi, anche, l’art. 6, D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, riportato al n. A/LXIII, l’art. 6, D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, riportato al n. A/LXXIV, e gli artt. 4 e 37, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, riportato al n. A/CXI. Vedi, infine, gli artt. 4 e 13, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, riportato al n. A/CXVIII, nonché l’art. 4, D.L. 29 giugno 1996, n. 341, riportato alla voce Forze armate e gli artt. 4 e 44, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Art. 6. Lavoro straordinario.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria del compenso relativo al lavoro straordinario è determinata, per ciascun livello retributivo, sulla base di 1/175 dell’importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982, con esclusione dell’assegno personale di funzione, e della relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dell’indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità. La predetta misura oraria è maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.

In relazione all’incremento della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà ridotto per il 1984 rispetto all’anno precedente il numero massimo di maggiori prestazioni complessivamente da autorizzarsi.

La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l’anno 1984 nei limiti dell’importo iscritto nell’apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1983.

Art. 7. Orario di lavoro.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’orario di servizio, di cui all’art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è fissato in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1 ottobre 1984, in trentotto ore settimanali.

A decorrere dalle date indicate dal comma precedente, i turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base, rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza tra l’orario indicato al primo comma e quello indicato nel presente comma è retribuita come prestazione di lavoro straordinario.

Art. 8. Congedo ordinario.

A parziale modifica dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, il congedo ordinario per il personale con oltre quindici anni di servizio è elevato a 35 giorni.

Art. 9. Personale dei ruoli tecnici e professionali.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalità previste dagli articoli 2 e 3, ultimo comma, e 4 del presente decreto, lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti.

Al personale di cui al comma precedente competono altresì le indennità di cui all’art. 5 del presente decreto in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

Art. 10. Effetti dei nuovi stipendi.

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita e di licenziamento, sull’equo indennizzo, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 11. Effetti dell’indennità pensionabile.

L’indennità pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell’equo indennizzo di cui all’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell’assegno alimentare.

Art. 12. Onere finanziario.

Alla copertura della spesa derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 20 marzo 1984, n. 34.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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