Altro successo per l’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 (assegnazione temporanea per i genitori di bambini entro i tre anni di età)

Altro successo per l’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 (assegnazione temporanea per i genitori di bambini entro i tre anni di età)

 

Una collega, assegnata alla Polizia di frontiera presso lo Scalo Aereo di Malpensa, chiedeva di usufruire dell’istituto della mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, disciplinato dall’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001; tale norma regolamenta la possibilità di chiedere l’assegnazione temporanea presso altra sede lavorativa, qualora esistano una serie di presupposti, tra i quali l’essere genitore di prole minore dei tre anni.

L’Amministrazione respingeva tale richiesta, asserendo che tale istituto non fosse applicabile ai dipendenti della Polizia di Stato.

La collega, contattato il SIULP, affidava all’avvocato Eugenio Pini la predisposizione di un ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. per il Lazio di Roma.

Le argomentazioni proposte dal difensore, circa l’applicabilità dell’istituto in parola anche agli appartenenti della Polizia di Stato, trovavano conferma e riscontro nell’asserzione dell’Autorità Giudiziaria, che accogliendo il ricorso, prima sospendeva e poi annullava definitivamente nel merito il provvedimento impugnato.

La collega, già in fase di sospensione del provvedimento impugnato, veniva trasferita presso la sede di servizio richiesta