I benefici garantiti dalla legge 104/92 devono poter essere fruiti anche nei casi in cui (pur in difetto del requisito normativo dell’esclusività dell’assistenza) l’apporto di altro familiare sia “ritraibile” ovvero il familiare non possa continuativamente prestare assistenza al portatore di handicap.
Nel caso concreto che ha indotto la Segreteria del SIULP di Roma a rivolgersi al giudice per tutelare i diritti di un poliziotto, venivano negati i benefici di cui all’art. 33, comma 5, L. 104/1992 ad un collega.
A sostegno del diniego l’Amministrazione adduceva la circostanza della non sussistenza del beneficio della esclusività dell’assistenza poiché il fratello del collega svolge attività lavorativa a Roma, luogo di residenza del portatore di handicap, pur risiedendo lo stesso fratello fuori dal Comune. Riconoscendo la “ritraibilità” e quindi la impossibilità di un’assistenza continuativa da parte del fratello dell’interessato, come sostenuto, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento ordinandone il riesame all’Amministrazione.
Forse la spiegazione è un po' tecnica, ma chi ci si è trovato sa bene di che cosa stiamo parlando!